Ennesimi successi per i titolari dei CED collegati al bookmaker austriaco. All’indomani della Sentenza Conciauro in Cassazione del 15 ottobre 2013, il Tribunale di Taranto con sentenza del 17 ottobre 2015, assolve il titolare di CED Goldbet all’esito della discussione tenuta dall’avv. Marco Ripamonti con Studio in Viterbo e Firenze.
Questa volta il Tribunale di Taranto non ha ritenuto di riservare la motivazione, che invece e’ stata resa contestualmente in udienza.
Analoga sentenza, basata sulla formula il fatto non sussiste e’ stata pronunciata dal Tribunale penale di Roma nella stessa data del procedimento in Cassazione.
Ma la vicenda del giorno si e’ svolta in Cosenza, dove a seguito del sequestro il Pubblico Ministero ha deciso di non convalidare e di disporre l’immediata e già’ attuata restituzione, dopo avere esaminato le tesi svolte dalla difesa con apposita memoria che si è’ andata ad interporre tra il sequestro e la convalida. Ciò’ come già accaduto a Palermo, Catania, Teramo, Bologna, dove la storia di Goldbet ha fatto la differenza evitando le convalide.
Il PM della Procura calabra, in definitiva, ha basato il decreto di restituzione sulla vicenda specifica di Goldbet, sull’Ordinanza della Corte di Giustizia del 16.2.2012 e sulle ormai diverse pronunce rese dalla Corte di Cassazione con riferimento al Bookmaker austriaco.
L’avv.Marco Ripamonti si è’ dichiarato soddisfatto per un epilogo così istantaneo ed ha commentato come segue: “La Magistratura, ad ogni livello, e’ ormai esperta della materia che, debbo dire, non e’ di immediato approccio per una giurisprudenza a livello comunitario, di cassazione e di merito ventennale, fatta anche di leggi, provvedimenti e bandi di gara che si sono succeduti e che rendono assai difficile, se non impossibile, una completa assimilazione se non la si è’ davvero vissuta in ogni suo momento. È ciò’ anche per chi di Legge se ne intende. Del resto va fatta anche una importante considerazione. Il Giudice nel valutare la posizione di un titolare di CED indagato o imputato si trova di fronte ad una disamina articolata, che credo possa sintetizzarsi nei seguenti passaggi: occorre valutare se il titolare del CED abbia avanzato richiesta 88 tulps e comprendere le ragioni del diniego; esaminare la posizione del bookmaker di riferimento, perché’ come la Corte di Cassazione ha affermato non tutte le posizioni sono analoghe e, quindi, e’ necessario verificare se il bookmaker sia in possesso di valida licenza comunitaria (operazione semplice per le maltesi, atteso che sul sito di LGA Lotteries and Gaming Authority e’ presente l’elenco dei soggetti titolari delle licenze, che sono peraltro, per legge maltese, evidentemente finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico, incedibili in difetto di autorizzazione espressa di LGA. Quindi, facile verificare se il bookmaker sia in possesso del titolo. Occorre poi valutare la posizione del bookmaker rispetto ai bandi di gara italiani, in pratica verificare se e come vi sia stato un profilo discriminatorio ed in che modo sia argomentabile e dimostrabile, e così via. Un compito, quindi, piuttosto articolato, salvo poi esaminare gli altri diversi aspetti della difesa. Compito che al momento ha determinato la Suprema Corte di Cassazione ad individuare soltanto in Stanley e Goldbet gli operatori discriminati di fronte al Bando Bersani. Vanno poi valutati il contratto tra CED e bookmaker, nonché’ l’effettivo modus operandi del Ced. Insomma, non si tratta certamente di valutazioni che consentono improvvisazioni ad ogni livello”.