Santa Maria Capua Vetere. Illegittimo anche il nuovo Bando (Monti)

(Jamma) – Ennesimo caso di convalida negata da parte della Procura della Repubblica su CED Goldbet. È accaduto in Santa Maria Capua Vetere, dove la Procura della Repubblica, a seguito del sequestro effettuato dalla GDF, esaminata la documentazione offerta dal difensore dell’indagato avv.Marco Ripamonti, ha richiamato nel procedimento di non convalida reso il 5 dicembre 2013, facendone propri i contenuti, l’Ordinanza resa in data 27 marzo 2013 dal Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere con cui veniva affermata e preannunciata, sempre riguardo a Goldbet, l’incompatibilità comunitaria anche del Bando Monti (oltre che del Bersani) il cui schema di convenzione era all’epoca già noto.

Nel frattempo, in data 6 dicembre 2013, il Tribunale monocratico di Roma ha assolto altro titolare di CED Goldbet assistito altresì dal professionista viterbese.
Lo stesso ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono molto soddisfatto. Sono mutati alcuni assetti e la giurisprudenza confido ne terrà’ conto. A fronte del Bando Bersani, Corte di Giustizia e Corte di Cassazione hanno equiparato le storie di Goldbet e Stanley ed in particolare la Cassazione, riguardo a Goldbet, ne ha affermato ben cinque volte la discriminazione subita. Ora però’ le storie dei due bookmaker, unici soggetti ritenuti discriminati dal Bando Bersani, si dividono davanti al Bando Monti, con Goldbet che partecipa alla gara – sottoponendosi ad ogni controllo di Pubblica Sicurezza pur nel fondato convincimento della sua incompatibilità’ e con premesse in fatto costituenti di per se’ elemento pregiudizievole alla relativa partecipazione ed aggiudicazione dei diritti, impugnando nel contempo anche il Bando stesso, attualmente sub judice – ponendosi cosi’ in una situazione completamente diversa da quella di Stanley, che si astiene dalla partecipazione gara e, impugnandola, subisce una non condivisibile sentenza del TAR Lazio. Certamente poi ottenendo una importante pregiudiziale comunitaria dal CdS che, a mio avviso, costituisce importante argomento, forse l’unico che può’ essere considerato elemento di comunanza attuale con l’operatore Goldbet, che ha altresì sollevato relativa questione sulla durata dei diritti in sede di impugnazione.”