Con la sentenza n. 260.939 del 7 ottobre 2024, il Consiglio di Stato afferma quanto segue:
«L’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della legge del 7 maggio 1999 relativa ai giochi d’azzardo, alle scommesse, alle case da gioco e alla tutela dei giocatori definisce la “scommessa” come un “gioco d’azzardo in cui ciascun giocatore effettua una puntata e in cui si genera una vincita o una perdita che non dipende da un atto commesso dal giocatore, ma dalla realizzazione di un evento incerto che si verifica senza l’intervento dei giocatori”.
Come già dichiarato dal Conseil d’État nella sentenza n. 245.497 del 19 settembre 2019, l'”evento incerto” di cui alla presente disposizione deve essere un evento “reale” a cui si riferivano le scommesse sul mercato belga prima dell’adozione della legge del 10 gennaio 2010, e non deve essere un evento “virtuale” su cui scommettere sul mercato belga prima dell’adozione della legge del 10 gennaio 2010, non si applicava.
[…]
Poiché era giuridicamente impossibile per il titolare di una licenza di F1 o F1+ organizzare queste “scommesse virtuali”, la Gaming Commission non dovrebbe vietarle nuovamente sulla base dell’articolo 43/1 della legge, ma deve esercitare i suoi poteri sanzionatori e di controllo quando constata che sono in fase di organizzazione. Né può implicitamente consentire loro di farlo, a maggior ragione concedendo una licenza a un richiedente che indichi, nei documenti allegati alla sua domanda, che intende sfruttarla, come nel caso di specie».
Conformemente a tale sentenza, non è consentito offrire «scommesse virtuali» sulla base di una licenza di classe F1+.
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