La Corte d’Appello della Corte dei conti ha accolto il ricorso presentato da un ex finanziare, condannato per aver fatto parte di un sodalizio criminale che nel 2018 truffò lo Stato installando slot illegali. Lo scopo era quello di sottrarsi al versamento del Prelievo erariale unico (PREU) gravante sulle giocate, mediante l’alterazione o la completa cancellazione delle comunicazioni per via telematica con l’Agenzia dei Monopoli, facendo risultare, in alcuni casi, dati non veritieri e,quindi, incassi delle slot-machine inferiori a quelli reali. In altri casi erano stati istallati apparecchi (irregolari) da gioco privi del collegamento in rete obbligatorio e con prelievo non contabilizzato del denaro. Tra il 2008 e il 2009 l’allora maresciallo risultò rivestire un ruolo importante nell’associazione in quanto risultava conoscere perfettamente le finalità illecite e che, pur non essendo addetto ai giochi e scommesse conosceva perfettamente quando venivano effettuati controlli. Così informava il titolare di una società di noleggio al fine di permettere al sodalizio di conoscere in anticipo i controlli della Polizia tributaria presso gli esercizi pubblici in cui erano installate le slot-machine, permettendo così di porre in essere le contromisure atte a vanificarli, con la tempestiva rimozione delle apparecchiature illecite dai locali.
Per quella vicenda, da cui ne uscì con una condanna, l’ex finanziere venne anche condannato dalla Procura della Corte dei conti che gli riconobbe una responsabilità amministrativa per danni arrecati di natura patrimoniale all’Amministrazione dei Monopoli di Stato. Nello specifico l’ADM ha emesso due avvisi di accertamento per l’omesso versamento del PREU, prelievo erariale unico, per oltre 153.000 euro.
Da qui il ricorso in appello dell’ormai ex finanziere (in congedo) contro la richiesta dell’ADM. Richiesta accolta dalla Terza Sezione Centrale d’Appello per la quale già nel dicembre 2009 (data di apertura del primo fascicolo istruttorio) e, ancor di più ne luglio 2013, di apertura, a seguito del rinvio a giudizio del secondo fascicolo istruttorio, non sussisteva alcun impedimento nel richiedere il prelievo erariale evaso, nella parte spettante all’imputato, poiché il fatto dannoso era ben delineato con riguardo all’associazione a delinquere finalizzata alla frode del Prelievo unico erariale e alla lesione senza, perciò, dover differire la data della prescrizione alla fine del termine di cinque anni previsto per l’accertamento dell’imposta evasa nei confronti dei soggetti obbligati , ossia l’autore degli illeciti e il titolare del nulla osta all’esercizio dei giochi leciti tenuti a risponderne in solido.
La Corte ha quindi dichiarata prescritta l’azione relativa al danno da mancata entrata del prelievo erariale unico (c.d. PREU) confermando la sentenza con riferimento al danno da disservizio, con condanna a risarcire il Corpo della Guardia di finanza.