La mancanza di licenza ex articolo 88 del Tulps il fatto di non dimostrare l’esclusione dalla gara, la presenza della attrezzatura e un conto di gioco a nome di un dipendente evidenzano il reato di scommesse abusive. E’ quanto ha stabilito il Tribunale monocratico di Taranto in merito al giudizio che vedeva coinvolti un imprenditore e un suo dipendente. A seguito di un controllo in una attività commerciale i due dovevano rispondere del reato di cui all’art. 4 commi 1 e 4 bis 1.13 dicembre 1989, n. 401, per aver esercitato abusivamente l’attività di raccolta scommesse
Il giudice ha ritenuto che risultava “provato che l’imputato , all’epoca dei fatti, era titolare di una attività commerciale organizzata e finalizzata alla raccolta di scommesse, come emerge dalla visura camerale della società, dall’arredo del locale visionato dalla P.G. e dettagliatamente descritto nel verbale di sequestro, nonché confermato dalla presenza di computer connessi alla rete internet e da giocate cestinate e palinsesti relativi a eventi sportivi e quote, nonché la predisposizione di un sito internet e una directory utilizzata per le giocate, riferibile chiaramente all’operatore (…). Risulta altresì che, al fine di gestire le giocate, veniva adoperato un conto riferibile all’ altro imputato , dipendente della società , che si premurava poi di indicare in un proprio taccuino le vincite relative alle singole giocate di terzi.
Sicchè, non residuano dubbi circa l’abusività del suddetto esercizio, atteso che la mancanza della licenza appurata in sede di verifica valga già di per sé ad integrare tale ulteriore requisito.
Vieppiù che non risulti, in atti, alcuna richiesta della predetta licenza da parte dell’operatore, il quale al momento dell’accertamento, ed anche in sede di istruttoria, non è stato in grado di giustificare l’attività posta in essere, risultante dal mero contratto di affiliazione con il bookmaker, mancando ulteriori elementi che possano in qualche modo far ritenere che la licenza, ed a monte la concessione, non siano state rilasciate per illegittime esclusioni dalle gare.
Non ultimo, la riferibilità delle giocate al conto del titolare tramite il codice fiscale del dipendente conferma pienamente la penale responsabilità di entrambi gli imputati, avendo realizzato con la propria condotta una un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse.
Pertanto, così provata la penale responsabilità degli odierni imputati per le imputazioni rispettivamente contestate, non si ritengono sussistenti elementi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. che, appare opportuno ricordare, non seguono alcun automatismo”.
I due sono stati condannati rispettivamente a 8 e 6 mesi di reclusione. Pena sospesa.