I crediti d’imposta di cui agli articoli 119 e 121, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020, acquisiti a mezzo di ”cessione del credito”, la cui legittimità non è verificabile in sede di interpello, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti possono essere utilizzati, mediante il modello F24Accise, per compensare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e di imposta unica sui giochi.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad una richiesta di interpello presentata da una impresa.
In particolare, l’istante rappresenta di operare «nel mercato del gioco lecito autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, in qualità di concessionario di Stato, nel settore ”online” delle scommesse sportive, concorsi pronostici e giochi online e nel settore dei concorsi pronostici, delle scommesse sportive, ippiche e giochi su rete fisica attraverso la gestione di migliaia di punti vendita».
L’istante, pertanto, è soggetto passivo dell’imposta unica sui concorsi pronostici sulle scommesse per le scommesse sportive, ippiche a quota fissa o a totalizzatore, e dell’imposta unica sui giochi per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, la cui riscossione è regolamentata dall’articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 2002, n. 66.
«Nell’ambito della sua attività imprenditoriale, l’istante intende acquisire, mediante ”cessione del credito”, i crediti d’imposta maturati da terzi ai sensi dell’articoloc121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Ai sensi di tale disposizione i soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 (cd. superbonus) e all’articolo 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ”edilizi” diversi dal superbonus) del decreto in questione, che danno diritto ad una detrazione, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per accessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, che, a loro volta, possono utilizzare tale credito d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del. Lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario effettivo. L’istante chiede, dunque, «di poter utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art.c17 del D. Lgs. n. 241/97, tali crediti con le somme dallo stesso dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e/o imposta unica sui giochi».