Il Tribunale Ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, ha emesso un decreto che sancisce l’illegittimità delle modalità di promozione di bonus per il gioco online da parte di un operatore del settore sul proprio sito web. L’azione inibitoria collettiva, promossa da un’associazione rappresentativa degli interessi di consumatori, ha portato alla condanna dell’operatore per violazione delle normative sul divieto di pubblicità del gioco d’azzardo.
La sentenza: promozioni illecite e sanzione
Il Tribunale, presieduto dalla Dott.ssa Amina Simonetti, ha ordinato alla parte resistente di:
Interrompere immediatamente le condotte promozionali illecite, che includevano l’enfatizzazione di bonus di benvenuto sui propri siti web.
Adottare misure correttive, esponendo le informazioni sui bonus in modo uniforme rispetto alle altre condizioni contrattuali, senza utilizzare immagini o parole accattivanti.
Pagare una penale di mora di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento delle comunicazioni, oltre a rifondere le spese legali per un totale di circa 7.667 euro.
Le accuse dell’associazione ricorrente
L’associazione ricorrente, iscritta nell’elenco del Ministero della Giustizia per la promozione di azioni collettive, ha contestato che l’operatore:
Violava l’articolo 9 del Decreto Legge 87/2018 (Legge Balduzzi), che vieta la pubblicizzazione diretta o indiretta del gioco d’azzardo.
Promuoveva bonus di benvenuto e altre offerte con modalità contrarie ai principi di trasparenza definiti dalle Linee Guida dell’AGCOM.
Utilizzava messaggi pubblicitari con immagini e testi suggestivi per attirare gli utenti, in particolare nuovi giocatori, spingendoli all’attività di gioco.
Le difese dell’operatore
L’operatore ha sostenuto che:
La promozione dei bonus era conforme alle Linee Guida dell’AGCOM, che escludono i bonus informativi dal divieto di pubblicità.
Le modalità di comunicazione rispettavano i principi di trasparenza e continenza.
L’azione inibitoria, riferita anche a comportamenti futuri, era inammissibile secondo l’art. 840-sexiesdecies c.p.c..
Tuttavia, il Tribunale di Milano ha respinto queste argomentazioni, ritenendo che le modalità promozionali dei bonus violassero il principio di continenza, configurandosi come una forma indiretta di pubblicità vietata.
Nello specifico il Tribunale ha stabilito che l’associazione, in quanto rappresentativa degli interessi dei consumatori, fosse legittimata a chiede l’inibitoria della promozione dei bonus di benvenuto o di gioco offerti da sui propri siti e a contestare la liceità di tali condotte “principalmente nell’an e in subordine nel quomodo, alla luce della disciplina dettata in tema di divieto di pubblicizzazione e di promozione del gioco d’azzardo”.
Il Decreto Legge 87/2018, noto come “Decreto Dignità”, vieta qualsiasi forma di pubblicità del gioco d’azzardo per contrastare la ludopatia e proteggere i consumatori, soprattutto le categorie più vulnerabili come minori e anziani. Le Linee Guida AGCOM, emanate con delibera 132/19/CONS, specificano che le comunicazioni informative sui bonus sono consentite, ma devono rispettare criteri rigorosi di trasparenza e sobrietà.
Nel richiedere l’inibitoria tout court della promozione dei bonus, dunque, l’associazione dei consumatori ha invocato la disapplicazione in via incidentale delle Linee-guida. richiesta accota dal Tribunale in quanto “il giudice ordinario – a differenza del giudice amministrativo – può disapplicare qualsiasi atto della PA: sia gli atti normativi, ad eccezione di quelli parificati a norme di rango primario, sia gli atti amministrativi a contenuto generale, sia gli atti provvedimentali in senso stretto”, come si legge nella sentenza.
Il principio di continenza di cui alle Linee Guida dell’AGCOM presuppone insomma l’assenza di enfasi promozionale e risulta violato quando le condizioni dell’offerta vengano esposte con modalità tali da metterle in evidenza o comunque da farle risaltare rispetto alle altre condizioni contrattuali.
Nel caso oggetto di causa emergerebbe, secondo il giudice, palesemente dagli screen-shot il peculiare aspetto visivo dei bonus, i quali costituiscono il primo elemento che risalta all’occhio dell’utente nel momento in cui si accede al sito e vengono rappresentati attraverso l’utilizzo di immagini accattivanti e frasi suggestive.
L’operatore di scommesse non ha contestato tale circostanza ma ha ribadito che le modalità di esposizione dei bonus sarebbero coerenti con il carattere aleatorio della scommessa e con il notevole valore dell’offerta.
Secondo il Tribunale non sussiste però alcun legame tra la natura aleatoria del contratto (di gioco e scommessa) concluso con i propri clienti o l’elevato valore dei bonus da un lato e le modalità grafiche di comunicazione della relativa offerta dall’altro.
Le informazioni sulla esistenza e sulla tipologia dei bonus sono state giudicate caratterizzate da eccessiva enfasi con un evidente effetto promozionale nei confronti degli utenti.
Da qui la decisione secondo cui le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai bonus offerti da sui propri siti internet e devono considerarsi illecite per violazione del principio di continenza previsto dal Decreto Balduzzi e dalle Linee Guida dell’AGCOM.
Linee-guida.
Implicazioni della sentenza
La decisione rappresenta un importante precedente nella regolamentazione del gioco online in Italia. Impone agli operatori di adeguarsi non solo alle norme sui contenuti promozionali, ma anche a standard più rigorosi per evitare modalità di comunicazione che possano incentivare comportamenti patologici legati al gioco e quindi ritenute illegittime dal giudice ordinario. Nello specifico ribadisce il potere del Tribunale ordinario di censurare quelle che vengono ritenute forme di promozione del gioco d’azzardo nella forma di bonus.
Conclusioni
L’operatore avrà 30 giorni di tempo per adeguarsi al decreto. Il mancato rispetto comporterà una penalità giornaliera significativa. La sentenza rafforza il ruolo delle associazioni dei consumatori nel tutelare i consumatori e quindi nella capacità di intervenire direttamente sulle questioni inerenti la comunicazione delle offerte di gioco e segnala una maggiore attenzione delle autorità verso la trasparenza e la responsabilità nel settore del gioco d’azzardo.