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Giochi d’azzardo e esenzione Iva. Kokott ( Avv. Generale Corte Eu): “Possibile una differenziazione tra online e terrestre”

E’ possibile una esenzione dall’Iva ‘selettiva‘ nell’ambito dei servizi di gioco d’azzardo? E’ la domanda a cui la Corte di Giustizia Europea è chiamata a rispondere a seguito di una richiesta di pronuncia del Tribunale di Primo Grado di Liegi. La causa da cui scaturisce la richiesta vede una società belga che gestisce un casinò online chiedere la restituzione di un importo pari a EUR 640 478,82, da essa versato a titolo di IVA su giochi e scommesse online forniti tra il 1º luglio 2016 e il 21 maggio 2018.

Con decisione del 1º dicembre 2020, l’Amministrazione ha respinto tale domanda con la motivazione che le condizioni per l’esercizio di un’azione di restituzione non erano soddisfatte. La ricorrente ha quindi presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

Essa sostiene che l’IVA controversa era stata prelevata in violazione del principio della neutralità fiscale alla base della direttiva IVA. Essa si duole inoltre del mantenimento, per il periodo in questione, degli effetti della legge annullata. L’État belge (Stato belga) resistente ricorda, per contro, il potere discrezionale degli Stati membri di esentare talune categorie di giochi e di assoggettarne altre all’IVA. Inoltre, le disposizioni annullate dalla Corte costituzionale, gli effetti delle quali sono stati mantenuti per un determinato periodo di tempo, non costituirebbero una trasposizione non conforme della direttiva IVA.

Il Tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio) competente a conoscere del ricorso, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti cinque questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE:

1.      Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA, e il principio di neutralità fiscale consentano ad uno Stato membro di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista da tale disposizione soltanto i giochi d’azzardo con poste di denaro forniti per via elettronica, mentre restano esenti dall’IVA i giochi d’azzardo con poste di denaro non forniti per via elettronica.

2.      Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA e il principio di neutralità fiscale consentano ad uno Stato membro di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista da tale disposizione soltanto i giochi d’azzardo con poste di denaro forniti per via elettronica, ad eccezione delle lotterie che restano esenti dall’IVA, indipendentemente dal fatto che siano o meno fornite per via elettronica.

3.      Se l’articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consenta che un organo giurisdizionale di grado superiore decida di mantenere gli effetti di una disposizione di diritto interno che esso annulla a motivo di una violazione del diritto interno senza pronunciarsi sulla violazione del diritto dell’Unione parimenti sollevata dinanzi ad esso e, quindi, senza sollevare la questione pregiudiziale della compatibilità di tale disposizione di diritto interno con il diritto dell’Unione europea, né chiedere alla Corte di pronunciarsi sulle condizioni in cui esso potrebbe decidere il mantenimento degli effetti di tale disposizione nonostante la sua incompatibilità con il diritto dell’Unione.

4.      In caso di risposta negativa a una delle questioni precedenti, se la Corte costituzionale potesse, al fine di evitare le difficoltà di bilancio e amministrative che il rimborso delle imposte già versate avrebbe provocato, mantenere gli effetti già prodottisi delle disposizioni da essa annullate a motivo della loro incompatibilità con norme nazionali in materia di ripartizione delle competenze, mentre tali disposizioni erano altresì incompatibili con la direttiva IVA.

5.      In caso di risposta negativa alla questione precedente, se al soggetto passivo possa essere restituita l’IVA che esso ha versato, con riferimento al margine lordo effettivo dei giochi e delle scommesse da esso realizzato, sulla base di disposizioni incompatibili con la direttiva IVA, e con il principio di neutralità fiscale.

In origine, in Belgio, erano esenti da IVA anche le operazioni di giochi d’azzardo con poste di denaro online diversi dalle lotterie. Tale esenzione è stata soppressa dagli articoli da 29 a 34 della legge del 1º luglio 2016. Di conseguenza, tali operazioni sono diventate imponibili, mentre i giochi d’azzardo «classici» e tutte le lotterie (online ed «analogiche») sono rimasti esenti da imposta.

La Corte costituzionale ha tuttavia annullato le disposizioni in questione della legge del 1º luglio 2016, per violazione di norme di diritto interno in materia di competenza, con effetto a decorrere dal 21 maggio 2018. Tuttavia, essa ha precisato che le imposte già versate per il periodo compreso tra il 1º luglio 2016 e il 21 maggio 2018 sarebbero state comunque trattenute dall’erario in considerazione delle difficoltà di bilancio e amministrative che il loro rimborso avrebbe comportato.

L’avvocato generale della Corte Eu Juliane Kokott ha proposto alla Corte Ue di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio) nei seguenti termini:

1.)      L’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA non è direttamente applicabile. Esso non ha carattere incondizionato né è sufficientemente preciso.

2.)      Il principio di neutralità in materia di imposta sul valore aggiunto non osta ad una differenziazione tra i giochi d’azzardo con poste di denaro forniti per via elettronica e i giochi d’azzardo con poste di denaro non forniti per via elettronica. Piuttosto, esistono ragioni oggettive per questo, e per la differenziazione tra i giochi d’azzardo con posta in denaro forniti per via elettronica e le lotterie fornite per via elettronica. (foto www.uliege.be)

Redazione Jamma
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