(Jamma) Una semplificazione e nuove aperture in materia di concorsi a premio. E’ una delle novità inserite nella bozza del dl “fare-bis” che il governo è sul punto di varare.
Tra le disposizioni contenute un intero articolo riservato ai concorsi.
Art. 22
(Semplificazioni in materia di manifestazioni a premio e delle attività di promozione commerciale mediante vendite abbinate )
1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla disciplina vigente in materia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei concorrenti in luoghi diversi, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese, la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio si applica limitatamente a quanto previsto dalla lettera b); a tal fine si considerano presenti alle manifestazioni anche i telespettatori o, per le emittenti radiofoniche, gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza contestuale;
b) per le manifestazioni radiotelevisive di cui alla lettera a), il soggetto promotore predispone un apposito regolamento, volto a garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i concorrenti; il regolamento contiene l’indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell’ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi e dei criteri di selezione dei concorrenti, è autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della impresa promotrice ed è conservato presso la sede di quest’ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione; il regolamento è accessibile a tutti gli interessati e allo stesso è fatto riferimento negli inviti al pubblico a partecipare alla manifestazione; Bozza 2 c) fatti salvi gli sconti di prezzo già esclusi dall’ambito delle operazioni a premio, l’esclusione della possibilità di utilizzo del denaro quale premio delle manifestazioni a premio, finalizzata a contrastare l’elusione della riserva statale su lotto e lotterie, si applica anche alla moneta elettronica, ma non si applica agli sconti di prezzo anche cumulati, differiti e aleatori, ai buoni spesa di valore predeterminato da utilizzare nell’ambito di un circuito di pagamento, anche elettronico, idoneo a selezionare i punti di vendita nei quali gli stessi sono spendibili e le categorie di beni ammessi all’acquisto e, comunque, ai premi in denaro di importo pari o inferiore all’importo del prezzo dei beni o servizi al cui acquisto è condizionata la partecipazione alla manifestazione;
d) le limitazioni allo svolgimento al di fuori del territorio dello Stato delle attività relative a manifestazioni a premio, finalizzate a contrastare l’elusione della riserva statale su lotto e lotterie o a garantire la regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi, non si applicano alle attività e fasi irrilevanti a tali fini e, in particolare, non si applicano alle attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o carte di pagamento, anche da parte di cittadini stranieri;
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All’articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Le sanzioni specificamente previste dalla lettera o) del comma 1 si applicano, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la diversa disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia. ”.
- Le somme relative alle cauzioni di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, incassate a seguito di violazioni della normativa sulle manifestazioni a premio, sono riassegnate al fondo di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per essere utilizzate per concedere, nei limiti delle somme disponibili, eventuali indennizzi ai consumatori danneggiati dalle violazioni stesse. 5. Le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate appropriate di informazione ai consumatori.
Relazione illustrativa
Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano le manifestazioni a premio e le promozioni commerciali mediante vendite abbinate.
I primi quattro commi permettono di chiarire, semplificare e parzialmente liberalizzare la disciplina delle manifestazioni e dei giochi a premio.
Al tempo stesso sono precisati i limiti relativi all’organizzazione e allo svolgimento di giochi a premio, in modo tale da assicurare che tali limiti non costituiscono ingiustificati ostacoli alle attività promozionali delle imprese, ma siano esclusivamente finalizzati ad evitare elusioni del monopolio dello Stato in materia di lotterie ed a tutelare i consumatori relativamente alla correttezza e trasparenza dei meccanismi di aggiudicazione dei premi.
Concorsi ed operazioni a premio sono infatti un’importante occasione di promozione commerciale di prodotti e servizi e, in quanto tale, uno strumento di concorrenza tra imprese, che non può essere totalmente liberalizzato per l’esigenza, da un lato, di evitare che attraverso un irregolare utilizzo si verifichino forme di elusione della riserva statale su lotto e lotterie (assieme a cui tradizionalmente le manifestazioni a premio erano regolate), e dall’altro, che possano verificarsi iniziative o comportamenti ingannevoli verso i consumatori. Ciò non di meno la regolamentazione imposta (comunicazione preventiva, limitazioni ai premi concedibili, deposito del regolamento e deposito di cauzione o presentazione di fidejussione a garanzia della consegna dei premi, sanzioni i caso di irregolarità) deve essere strettamente limitata ai casi ed alle modalità giustificati da tali primarie esigenze ed occorre al riguardo un intervento che riaffermi e consolidi tale principio a fronte di interventi frammentari ed interpretativi anche recenti in parziale contrasto con tale esigenza. Si tenga conto che nel frattempo le promozioni commerciali sono state completamente liberalizzate.La materia è da tempo parzialmente delegificata e in gran parte regolata dal Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, ma la circostanza che tale regolamento governativo sia stato in talune occasioni direttamente novellato o implicitamente modificato con norma primaria (si veda al riguardo, l’articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e il comma 1, lettera o), dell’articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), rende probabilmente necessario e comunque opportuno intervenire ancora una volta con norma primaria, anche per confermare e riaffermare per il futuro la delega regolamentare e la relativa delegificazione del settore ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come espressamente è qui previsto.
In particolare, con la lettera a) del comma 1, si conferma che la relativa disciplina non si applica alle manifestazioni radiotelevisive nelle quali è prevista l’assegnazione di premi a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese. Si conferma, altresì, che per le emittenti radiofoniche, estendendo peraltro tale deroga alle emittenti televisive, si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori (e i telespettatori) che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza. La norma tende in tal modo anche a superare recenti contrasti interpretativi sorti in sede di giurisdizione amministrativa, tenendo conto che nel settore radiotelevisivo prevalgono in questi casi le esigenze dello spettacolo rispetto a quelle promozionali, mentre la trasparenza nei confronti dei consumatori può essere garantita a partire proprio dal carattere pubblico delle trasmissioni in cui tale partecipazione, diretta, telefonica o a seguito di preselezioni, assume rilievo.
Con la lettera b) del medesimo comma, anche nell’intento di cogliere in modo più adeguato lo spirito delle posizioni giurisprudenziali tese invece ad affermare anche in tali casi l’applicazione della disciplina delle manifestazioni a premio, al fine di rafforzare la salvaguardia delle esigenze di tutela dei consumatori relativamente alle manifestazioni radiotelevisive escluse dagli altri aspetti della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, si stabilisce che per lo svolgimento delle stesse deve essere comunque redatto dall’operatore interessato un apposito regolamento, volto a garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, ed a disciplinare l’eventuale preselezione dei partecipanti. Il predetto regolamento, conterrà l’indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell’ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi. Il regolamento, altresì, sarà autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, conservato presso la sede di quest’ultima per tutta la durata della manifestazione e, per i dodici mesi successivi alla sua conclusione, sarà messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione..
Con la lettera c) sono sostanzialmente abrogate le limitazioni all’utilizzo di premi in denaro, ivi comprese quelle attuate mediante utilizzo di moneta elettronica, che non siano finalizzate a contrastare l’elusione della riserva su lotto e lotterie e che non siano comunque riferite a premi di importo superiore all’importo dei beni al cui acquisto è condizionata la partecipazione al gioco. Resta ferma in ogni caso l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina delle manifestazione a premio degli sconti immediati applicati con operazioni a premio. La finalità del divieto dei premi in denaro è infatti essenzialmente giustificata dall’esigenza di non trasformare le manifestazioni a premio in forme improprie di lotterie, ma tale esigenza sicuramente non sussiste, non determinandosi l’ipotesi di vincite in denaro di importo superiore al costo di quello che potrebbe essere altrimenti equiparato ad un improprio biglietto di lotteria, relativamente agli sconti di prezzo anche differiti o aleatori ed ai premi di importo pari o inferiore all’importo dei prodotti acquistato per partecipare a tale forma di promozione..
Con la lettera d), sono sostanzialmente abrogate le limitazioni alle fasi di gioco all’estero che non siano finalizzate a contrastare l’elusione della riserva su lotto e lotterie o a garantire la tutela dei consumatori relativamente alla regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi. Anche in questo caso, inutili interpretazioni restrittive di tale disposizione, finiscono solo per limitare senza alcun motivo la partecipazione alle manifestazioni mediante l’utilizzo di strumenti promozionali, quali internet, i cui server sono spesso ubicati all’estero. Resta fermo, naturalmente, che, a garanzia dei consumatori e della possibilità ed efficacia dei connessi controlli, devono svolgersi sul territorio nazionale tutte le fasi di gioco destinate all’aggiudicazione dei premi.
Con il comma 2, per consentire alle imprese radiotelevisive interessate di adeguarsi alla nuova disciplina è previsto un differimento di 180 giorni per l’applicazione delle le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1.
Con il comma 3, è aggiunto dopo il comma 1 dell’articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, un ulteriore comma che precisa che le nuove sanzioni previste dalla lettera o) del comma 1, si applicano esclusivamente in caso di effettuazione di concorsi a premio per i quali, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Tali nuove sanzioni, di importo significativamente elevato, con un minimo di 50.000 euro, e non più proporzionale al valore dei premi oggetto della manifestazione, sono infatti certamente adeguate per sanzionare comportamenti che ledono interessi in ogni caso rilevanti sul piano ordinamentale e finanziario come quello volto a contrastare l’elusione della riserva statale per le lotterie, ma risultano assolutamente sproporzionate per sanzionare violazioni relative ad iniziative promozionali esclusivamente commerciali di rilievo economico talora del tutto marginale, che erano già adeguatamente e più efficacemente sanzionate con il precedente sistema sanzionatorio proporzionale, di cui si propone la conferma, che consentiva peraltro, nei casi di operazioni promozionali di grande rilievo economico, introiti anche maggiori di quelli ora previsti.
Con il comma 4, si dispone che le somme acquisite o versate in conto entrata per cauzioni incamerate a seguito di violazioni della normativa sulle manifestazioni a premio, sono riassegnate al fondo di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per essere utilizzate per corrispondere, nei limiti delle somme disponibili, eventuali indennizzi ai consumatori danneggiati dalle violazioni stesse. L’assenza di tale previsione, infatti, non ha finora consentito di tradurre l’eventuale incameramento della cauzione in caso di violazioni, pur essendo la cauzione prevista a garanzia dell’interesse dei consumatori al ricevimento dei premi, in conseguenti iniziative a favore dei consumatori stessi e, in particolare, ove possibile, a favore dei consumatori danneggiati.
Con la disposizione contenuta nel comma 5 del presente articolo si procede alla semplificazione e parziale liberalizzazione di alcune modalità di promozione commerciale con riferimento al caso delle cosiddette vendite abbinate che, prive di specifica regolazione, sono ritenute pienamente legittime solo in occasione delle festività tradizionali, con il rischio che negli altri casi siano rese impossibili da erronee applicazioni delle disposizioni in materia di manifestazioni a premio o da rigide e improprie applicazioni delle vigenti disposizioni sul peso netto, prezzi e indicazioni degli sconti. Tali vendite invece, se praticate garantendo ai consumatori una adeguata informazione semplificata, possono essere un’utile opportunità per i consumatori stessi ed un interessante strumento concorrenziale. In particolare, si prevede che le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse anche al di fuori delle occasioni tradizionali, a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli prodotti, ove prescritto. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sono individuate modalità semplificate di informazione ai consumatori.