La Corte di giustizia, oggi 12 settembre, ha emesso un’importante sentenza in materia di IVA applicata al gioco d’azzardo. La Corte ha chiarito che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) direttiva IVA non osta ad una normativa nazionale fa differenza di trattamento fra giochi offline (esenti IVA) e online (imponibili IVA), purché le differenze tra le due tipologie non siano idonee ad influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio.
La legge del Belgio del 1° luglio 2016 ha reso il gioco d’azzardo online, cioè il gioco d’azzardo fornito elettronicamente, in particolare soggetto all’IVA abrogando al riguardo il regime di esenzione di cui godono il gioco d’azzardo e le lotterie in generale.
Una causa per l’annullamento di tale deroga speciale è stata successivamente intentata dinanzi alla Corte costituzionale per violazione delle norme nazionali sulle competenze e in particolare per violazione del principio di neutralità fiscale che disciplina la direttiva IVA in quanto la legge crea una disparità tra i regimi IVA applicabili al gioco d’azzardo e alle scommesse online, da un lato, e il gioco d’azzardo e le scommesse “terrestri” e le lotterie online e “terrestri”, dall’altro.
La Corte costituzionale ha confermato le voci che presumevano violazione delle norme nazionali sulle competenze e ha ritenuto che non fosse necessario esaminare le altre memorie in legge, in particolare la dichiarazione che prevedeva violazione del principio di neutralità fiscale, poiché non potevano portare a un annullamento più ampio.
La Corte costituzionale ha quindi annullato le disposizioni in questione della legge del 10 luglio 2016 con effetto dal 21 maggio 2018, affermando che le imposte pagate per il periodo dal 10 luglio 2016 al 21 maggio 2018 sono state mantenute in considerazione delle difficoltà di bilancio e amministrative che sarebbero derivate dal loro rimborso (cfr. sentenze del 22 marzo 2018, 34/2018; e dell’8 novembre 2018, 155/2018).
Il procedimento finito all’attenzione della Corte di giustizia è stato avviato da un operatore che gestisce un casinò online. L’operatore ha chiesto il rimborso di un importo principale di xxxx euro che ha pagato come IVA sul gioco d’azzardo e sulle scommesse online che si sono verificati tra il 1° luglio 2016 e il 22 maggio 2018. Con decisione del 1° dicembre 2020, l’amministrazione aveva respinto tale richiesta sulla base del fatto che le condizioni per presentare un’azione di rimborso non erano soddisfatte.
Domande del Tribunale nazionale
1) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto e sul principio della neutralità fiscale consente a uno Stato membro di escludere dal beneficio dell’esenzione contenuta in tale disposizione solo il gioco d’azzardo fornito elettronicamente mentre il gioco d’azzardo non fornito elettronicamente rimane esente dall’IVA?
2) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto e sul principio della neutralità fiscale consente a uno Stato membro di escludere dal beneficio dell’esenzione contenuta in tale disposizione solo il gioco d’azzardo fornito elettronicamente, ad esclusione delle lotterie che rimangono esenti dall’IVA, indipendentemente dal fatto che siano o meno fornite elettronicamente?
3) Il terzo comma dell’articolo 67 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente a un tribunale superiore di decidere di mantenere gli effetti di una disposizione di diritto nazionale che annulla a causa di una violazione del diritto nazionale senza pronunciarsi sulla violazione del diritto dell’UE che è stata anche sollevata dinanzi ad essa, e, pertanto, senza rinvio pregiudiziale alla questione della compatibilità di tale disposizione di diritto nazionale con il diritto dell’UE o chiedere alla Corte le circostanze in cui potrebbe decidere di mantenere gli effetti di tale disposizione nonostante della sua incompatibilità con il diritto dell’UE?
4) Se la risposta a una delle domande precedenti è negativa, la Corte costituzionale potrebbe mantenere gli effetti passati delle disposizioni che ha annullato a causa della loro incompatibilità con le norme nazionali sulla divisione dei poteri quando tali disposizioni erano anche incompatibili con la direttiva IVA 2006/112/CE del Consiglio, al fine di evitare difficoltà di bilancio e amministrative derivanti dal rimborso delle imposte già pagate?
5) Se la risposta alla domanda precedente è negativa, il soggetto può essere rimborsato dell’IVA che ha pagato sul margine lordo effettivo sul gioco d’azzardo e sulle scommesse che gestisce sulla base di disposizioni incompatibili con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto e sul principio della neutralità fiscale?
Opinione dell’Avvocato Generale
1) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA non ha effetto diretto. Non è né incondizionato né sufficientemente preciso.
2) Il principio di neutralità dell’IVA non preclude una differenziazione tra il gioco d’azzardo fornito elettronicamente e il gioco d’azzardo che non è fornito elettronicamente. Invece, ci sono ragioni oggettive per questo e per la differenziazione tra il gioco d’azzardo che viene fornito elettronicamente e le lotterie che sono organizzate elettronicamente.
Decisione
1) Articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che: non preclude la legislazione nazionale che differenzia il trattamento tra, da un lato, l’acquisto di biglietti della lotteria e la partecipazione ad altri giochi d’azzardo o giochi d’azzardo offerti offline e, dall’altro, la partecipazione a giochi d’azzardo o giochi d’azzardo diversi dalle lotterie offerte online, escludendo questi ultimi dall’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto applicabile al primo, a condizione che le differenze oggettive tra tali categorie di giochi d’azzardo o gioco d’azzardo siano in grado di avere una influenza considerevole sulla decisione del consumatore medio di utilizzare una o l’altra di queste categorie di giochi.
2) Il principio della sincera cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, del TUE e il principio del primato del diritto dell’UE impongono al tribunale nazionale di non adeguare le disposizioni nazionali ritenute incompatibili con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, L’esistenza di una sentenza della corte costituzionale nazionale che decide di mantenere gli effetti di tali disposizioni nazionali non ha alcuna influenza in tal senso.
3) Le norme del diritto dell’UE relative al recupero delle somme versate ma non dovute devono essere interpretate nel senso che conferiscono al soggetto il diritto di ottenere un rimborso dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto riscossa in uno Stato membro in violazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, a condizione che tale rimborso non comporti un ingiusto arricchimento di tale persona.