(Jamma) L’Aula della Camera ha approvato la legge di Bilancio. Ora l’assemblea passera’ alle votazioni per la legge di stabilita’, ma la seduta e’ stata sospesa e, molto probabilmente, dopo la ripresa, il governo porra’ gia’ la questione di fiducia su di un maxiemendamento che recepisce il testo approvato dalla commissione Bilancio. Nulla da fare quindi per i circa 800 emendamenti presentati in Aula tra cui figurano diverse proposte in materia di giochi.
Di seguito gli emendamenti proposti e su cui l’Aula della Camera non si esprimerà.
Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
50.1. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
50.1.1. Agli oneri derivanti dal comma 50.1 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 50.1.1.1.
50.1.1.1. A valere dal 1o gennaio 2014, all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate».
1. 218. (ex 1. 695.) Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi.
Dopo il comma 177 aggiungere il seguente:
177-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare ai contratti di formazione medica specialistica a finanziamento ministeriale, nonché per consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2014.
Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
419-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell’ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
1. 792. (ex 1. 2482.) Nicchi, Marcon, Piazzoni, Melilla, Boccadutri, Aiello.
Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
392-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è abrogata;
b) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente: «Articolo 15-bis – Detrazioni per adozione internazionale – Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell’ente autorizzato di cui all’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, (nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».
392-ter. All’articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.
392-quater. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.
392-quinquies. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi da 392-bis a 392-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell’ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
1. 535. (ex 1. 3196). Marcon, Boccadutri, Melilla, Nicchi, Lavagno, Paglia.
Dopo il comma 419 inserire il seguente:
419-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 comma 3 del decreto-legge. n. 138 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determinano il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in misura pari al 20 per cento dell’ammontare delle somme giocate per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1. 561. (ex 1. 982). Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.
Dopo il comma 419 inserire il seguente:
419-bis Il comma 9-septies dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è sostituito dal seguente:
9-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n, 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, del 20 per cento, di almeno il 70 per cento e dell’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011. All’articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con un’aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un’aliquota del prelievo erariale stabilita al 20 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all’1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalità di versamento dell’imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco».
1. 564. (ex 1. 976). Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.
Dopo il comma 439, inserire il seguente:
439-bis. La disposizione di cui all’articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei principi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta delle attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all’esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano concessionari e che è stato posto dall’Amministrazione a base della medesima procedura selettiva.
1. 580. (ex 1. 2648). Latronico.
Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma:
439-bis. A valere dal 1o gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettere a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.
1. 581. (ex 1. 1260). Mantero, Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D’Incà, Sorial.