Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge del 31 gennaio 2024, n. 3, della Regione Sicilia “Disposizioni varie e finanziarie” (già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 3 febbraio, ndr), che all’articolo 44 modifica la legge regionale del 21 ottobre 2020, n. 24, in materia di giochi. Di seguito il testo integrale dell’articolo:

Art. 44

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24

1. All’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24,
dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:
«9-quater. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli
esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi
dell’articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(TULPS) non aventi come attivita’ esclusiva o prevalente la raccolta
di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera a) del TULPS nonche’ per le sale giochi dotate di licenza di
pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 86 del TULPS, per le sale
scommesse, le sale VLT, le sale bingo e gli altri locali comunque
dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 88 del
TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
non e’ considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio
della titolarita’ dell’esercizio, il cambio del rappresentante
legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta
proprietaria degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettere a) e b) del TULPS.
9-quinquies. Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 1 i
punti di vendita riconducibili alla categoria di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera b) del decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011
del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri
distanziali previsti dall’articolo 2 del decreto del Ministero
distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo.».