Iniziata ieri in Commissione Cultura del Senato la discussione sul ddl “Regolamentazione delle competizioni videoludiche” presentato dal senatore Marti (Lega) e altri. Durante la seduta il relatore Paganella (Lega) ha illustrato le disposizioni del disegno di legge e il contenuto dei tredici articoli di cui si compone il provvedimento.
Riportiamo di seguito il resoconto integrale:
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd’Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso è diretto a regolamentare le competizioni videoludiche, partendo dal presupposto che la tecnologia e, in particolare, la banda larga veloce e lo streaming, consentono ai fruitori dei videogiochi di non limitarsi ad un uso individuale degli stessi, bensì di misurarsi in vere e proprie competizioni, gare o tornei, talvolta di livello internazionale. Rileva che il settore, ormai caratterizzato da una pluralità di attori e significativi investimenti, necessita di una regolamentazione nella quale trovino spazio adeguate tutele nei confronti dei diversi protagonisti delle competizioni: per un verso, i giocatori, ed in particolare i minori; per l’altro gli inventori, per la tutela dell’opera di ingegno e la promozione della dimensione creativa e culturale.
Passa, quindi, all’illustrazione del contenuto dei tredici articoli di cui si compone il provvedimento in titolo. Evidenzia che, ai sensi dell’articolo 1, la Repubblica promuove e sostiene i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale e che la disciplina delle competizioni videoludiche, dettata nel rispetto dei princìpi di libertà economica, di tutela dei consumatori e di protezione dei minori, ha come oggetto la creazione di condizioni di parità per gli operatori italiani nel mercato nazionale, europeo e globale. Inoltre, è riconosciuto e promosso il valore creativo e culturale del videogioco come opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore e si dispone che le imprese commerciali di attività videoludiche che perseguono tali valori possono fruire di misure di incentivazione fiscale e di sostegno da parte dell’Unione europea, quando costituiscono occasioni di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione dei settori della ricerca e dell’innovazione.
L’articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell’ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile sia nel suo complesso che nelle sue singole componenti), di attività e di competizioni videoludiche.
L’articolo 3 distingue le competizioni videoludiche in competizioni in persona, competizioni a distanza, competizioni in Italia e competizioni transnazionali.
Il relatore si sofferma indi sull’articolo 4, che introduce norme a salvaguardia dei minori. Nello specifico, esso dispone che la partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita ai minori di anni dodici e che i minori di anni quattordici possono partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale. Quanto ai minori che abbiano compiuto quattordici anni o sedici, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di euro 2.500 e di euro 5.000, previa autorizzazione dei genitori o di chi
esercita la potestà genitoriale. In ogni caso, la partecipazione a competizioni videoludiche è consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché della loro classificazione.
L’articolo 5 pone a carico dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi dal valore superiore a 2.500 euro, l’obbligo di registrazione presso la piattaforma telematica tenuta dal Ministero della cultura.
L’articolo 6 stabilisce che gli organizzatori di competizioni videoludiche che prevedono la corresponsione di premi per un valore superiore a 2.500 euro sono tenuti a comunicare l’organizzazione della competizione con un’apposita dichiarazione, da depositare presso la richiamata piattaforma telematica del Ministero della cultura.
L’articolo 7 dispone che ai premi nelle competizioni videoludiche si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con aliquota nella misura del 20 per cento.
L’articolo 8 disciplina l’inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici, demandando la regolamentazione della materia a linee guida del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in esito all’attività di un tavolo cui partecipano, oltre ai Ministeri competenti, produttori di videogiochi, organizzatori di competizioni videoludiche, organizzazioni di squadre e associazioni più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore.
L’articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza.
L’articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche è fatto divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone.
L’articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l’ingresso in Italia e nell’area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni.
L’articolo 12 dispone in ordine alle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel disegno di legge.
Menziona, conclusivamente, l’articolo 13, recante le disposizioni finali. Fra esse, fa cenno alla disposizione sulla base della quale le competizioni videoludiche svolte in conformità alle disposizioni del disegno di legge sono escluse dall’applicazione della disciplina sulle attività di giuoco (di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) e della disciplina sui concorsi e operazioni a premio (di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430).