(Jamma) Avrebbe previsto di incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Invece, l’emendamento al decreto legge del 4 giugno 2013, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell`edilizia per la definizione delle procedure d`infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” presentato dagli onorevoli del gruppo misto Zeller, Fravezzi e Palermo è stato ritirato.
Di seguito il testo dell’emendamento
Sostituire l’articolo 19, con il seguente:
«Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)
1. Al sesto periodo della lettera c) dell’articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e` superiore al dieci per cento del prezzo dell’intera confezione” sono sostituite dalle seguenti “in ogni caso”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1º gennaio 2014».
Conseguentemente, per le minori entrate derivanti dall’applicazione della presente disposizione, quantificabili in 500 milioni annui si provvede, a decorrere dal 2014: per 200 milioni di euro il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche´ la percentuale del compenso per le attivita` di gestione ovvero per quella dei punti vendita;
per 300 milioni di euro: all’articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, e` aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, e` assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati».
Le modalita` attuative della presente disposizione, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma precedente, comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, sono adottate con decreto del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati. Al comma 1 dell’articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni sostituire le parole: «commi 1, 2 e 4» con le parole:
«commi 1, 2, 4 e 4-bis» e al comma 1, dell’articolo 39-quinquiesdel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: «tabacchi lavorati» aggiungere le parole: «e dei prodotti di cui all’articolo 39-ter, comma 4-bis».