HomeAttualitàSenato, Dl Agricoltura: ippica e scommesse, ecco gli emendamenti segnalati dai gruppi

Senato, Dl Agricoltura: ippica e scommesse, ecco gli emendamenti segnalati dai gruppi

Nell’ambito dell’esame del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in corso in Commissione Agricoltura del Senato, sono stati segnalati dai gruppi i seguenti emendamenti riguardanti ippica e scommesse:

1.101
NOCCO, POGLIESE (FdI)
Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Al fine di sostenere la filiera equina, alla parte II-bis della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-septies), aggiungere i seguenti: “1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita; 1-novies) prestazioni di servizi inerenti alla gestione di cavalli”. ». Conseguentemente al minor gettito derivante dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.21
FALLUCCHI (FdI)
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
« 2-bis. All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo.”.
2-ter. All’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, aggiungere infine il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all’iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.”;
b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente: “29-bis. Per addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell’iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento.”.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

2.0.2
CANTALAMESSA, BIZZOTTO (Lega)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
« Art. 2-bis. (Ulteriori disposizioni urgenti per il sostegno al comparto agricolo)

  1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l’indotto del comparto agricolo, e di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, e di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, al 1° gennaio o al 1° luglio di ciascun anno, raggiunga i 750 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 30 per cento e per quella a “distanza” al 34 per cento.
  2. Nel caso in cui, a far data dagli esercizi successivi, la raccolta rilevata semestralmente al 1° gennaio o al 1° luglio, raggiunga 1.100 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete “fisica” al 20 per cento e per quella a “distanza” al
    24 per cento.
  3. Il prelievo conseguito ai sensi del presente articolo rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica, e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi. ».
Articoli correlati