HomeApparecchi da intrattenimentoSenato, Dl Agricoltura: ippica e Preu, presentati due sub-emendamenti e una riformulazione

Senato, Dl Agricoltura: ippica e Preu, presentati due sub-emendamenti e una riformulazione

Nell’ambito dell’esame del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in corso al Senato, hanno superato il primo vaglio della Commissione Agricoltura tutti gli emendamenti riguardanti l’ippica. Le novità riguardano la presentazione di un sub-emendamento – a firma M5S – all’emendamento dei relatori (1.0.29) relativo all’applicazione del PREU a favore del settore ippico e di un sub-emendamento – a firma PD-IDP – all’emendamento dei relatori 1.0.28 su disposizioni urgenti in materia di ippica. E’ stato inoltre riformulato l’emendamento PD-IDP 2.36 sempre relativo all’ippica. Durante la seduta il sub-emendamento 1.0.28/1 è stato dichiarato inammissibile in quanto non modifica l’emendamento cui fa riferimento.

Di seguito i sub-emendamenti 1.0.28/1 (inammissibile) e 1.0.29/1, e l’emendamento 2.36 riformulato:

1.0.28/1
DELRIO, FRANCESCHELLI (PD-IDP)
All’emendamento 1.0.28 apportare le seguenti modificazioni: a) all’alinea, sostituire le parole: « il seguente » con le parole: « i seguenti »; b) dopo il capoverso « Art. 1-bis » inserire il seguente: « Art. 1-ter. (Disposizioni urgenti in materia di servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto)

  1. Tenuto conto del contesto socio-economico, al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino anche lo sviluppo concorrenziale del mercato ed il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità ed utilità sociale, nelle more di una riforma organica e complessiva della materia, il disposto di cui all’articolo 131, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trova applicazione anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell’ambito di applicazione del suddetto articolo 131 del decreto legislativo n. 36 del 2023, stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici, e gli esercenti. Conseguentemente, tali accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale importo remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli accordi conclusi, ivi incluse le forme di rinnovo o proroga comunque denominati, dall’entrata in vigore del presente articolo. È nulla ogni pattuizione relativa agli importi eccedenti la percentuale di cui al predetto comma 1. ».

1.0.29/1
NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI (M5S)
All’emendamento 1.0.29, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano, ad ogni modo, le misure di contrasto dei fenomeni di impoverimento nonché le misure volte a prevenire l’insorgenza del disturbo da gioco d’azzardo (DGA). ».

2.36 (testo 2)
VERDUCCI, FRANCESCHELLI, MARTELLA (PD-IDP)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, si avvale dei funzionari di gara addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni ippiche. 4-ter. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, e della delibera commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali il 19 marzo 2002, i funzionari di gara partecipano allo svolgimento delle corse e manifestazioni ippiche e provvedono al controllo sulla regolarità tecnica e sportiva delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e all’adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare. Le finalità di controllo e disciplina vengono perseguite dai funzionari di gara nelle diverse qualifiche loro attribuite dai Regolamenti delle corse e manifestazioni sella.
4-quater. Il reclutamento. la formazione e la nomina dei funzionari di gara spetta al Dipartimento della sovranità alimentare e dell’Ippica – Direzione generale per l’Ippica, secondo le norme disciplinate dal “Regolamento per l’istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e adottato con decreto ministeriale del 23 febbraio 2015, n. 11930”.
4-quinquies. I funzionari di gara esercitano la loro attività verso un corrispettivo definito dalla “Disciplina dei compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano” approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2017, n. 82001. I funzionari di gara sono “funzionari onorari”, in quanto l’attività lavorativa prestata costituisce oggetto di servizio volontariamente prestato su incarico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. I lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricoprire l’incarico di funzionario di gara, prestando la propria collaborazione fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione e autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
4-sexies. I compensi ai funzionari di gara di cui al comma 4-quinquies, sono soggetti all’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi fino a 15.000 euro non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, né ai fini del calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Qualora l’ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 15.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo, su cui si applicheranno gli scaglioni secondo le norme del Testo unico delle imposte sui redditi.
4-septies. I compensi dei funzionari di gara sono assoggettati alla tutela previdenziale INPS Gestione separata cui il funzionario di gara dovrà iscriversi. Le trattenute INPS si applicano sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro, di cui due terzi a carico del committente e un terzo a carico del funzionario di gara. Il funzionario di gara provvede a stipulare una autonoma assicurazione per la copertura dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività lavorativa.
4-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-bis a 4-septies, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

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