Nell’ambito dell’esame del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in corso in Commissione Agricoltura del Senato, sono stati presentati una serie di emendamenti riguardanti il settore dell’ippica, alcuni dei quali riferiti anche a Preu e scommesse.
Di seguito i testi degli emendamenti:
1.0.28
I RELATORI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
« Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ippica)
- Al fine di sostenere la filiera ippica e l’indotto del comparto agricolo e di migliorare la qualità delle razze equine, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il prelievo sui prodotti di cui al comma 3 dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al comma 1053 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica al 30 per cento e per il gioco a distanza al 34 per cento.
- A far data dagli esercizi successivi, nel caso in cui nel corso di un anno solare la raccolta, rilevata il 1° gennaio dell’anno successivo, raggiunga 800 milioni di euro, il prelievo sui prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete fisica al 20 per cento e per il gioco a distanza al 24 per cento.
- Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi. »
1.0.29
I RELATORI
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
« Art. 1-bis.
(Applicazione del PREU a favore del settore ippico)
- Per le esigenze del settore ippico la quota prevista dall’articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è calcolata anche sulle maggiori entrate derivanti dal prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, realizzate nell’anno rispetto all’anno 2010. Per determinare le risorse da attribuire al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’anno 2024 si fa riferimento al maggior gettito realizzato nell’anno 2023 rispetto al 2010. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze o dell’Autorità politica delegata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefinite le aliquote di prelievo del PREU al fine di assicurare l’invarianza di gettito.
- All’articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. A decorrere dall’anno 2024, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, una quota complessivamente pari al 2 per cento del prelievo erariale unico è assegnata alle attività istituzionali del CONI nella misura dello 0,7 per cento e al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il settore dell’ippica in misura pari allo 1,3 per cento e in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.” ».
1.101
NOCCO, POGLIESE (FdI)
Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Al fine di sostenere la filiera equina, alla parte II-bis della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-septies), aggiungere i seguenti: “1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita; 1-novies) prestazioni di servizi inerenti alla gestione di cavalli”. ». Conseguentemente al minor gettito derivante dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.0.2
CANTALAMESSA, BIZZOTTO (Lega)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
« Art. 2-bis. (Ulteriori disposizioni urgenti per il sostegno al comparto agricolo)
- Al fine di sostenere la filiera ippica, l’indotto del comparto agricolo, e di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, e di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, al 1° gennaio o al 1° luglio di ciascun anno, raggiunga i 750 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 30 per cento e per quella a “distanza” al 34 per cento.
- Nel caso in cui, a far data dagli esercizi successivi, la raccolta rilevata semestralmente al 1° gennaio o al 1° luglio, raggiunga 1.100 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete “fisica” al 20 per cento e per quella a “distanza” al 24 per cento.
- Il prelievo conseguito ai sensi del presente articolo rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica, e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi. ».
2.21
FALLUCCHI (FdI)
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
« 2-bis. All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo.”.
2-ter. All’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, aggiungere infine il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all’iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.”;
b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente: “29-bis. Per addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell’iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento.”.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».
2.36
VERDUCCI, FRANCESCHELLI, MARTELLA (PD-IDP)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, si avvale dei funzionari di gara addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni ippiche.
4-ter. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, e della delibera commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali il 19 marzo 2002, i funzionari di gara partecipano allo svolgimento delle corse e manifestazioni ippiche e provvedono al controllo sulla regolarità tecnica e sportiva delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e all’adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare. Le finalità di controllo e disciplina vengono perseguite dai funzionari di gara nelle diverse qualifiche loro attribuite dai Regolamenti delle corse e manifestazioni sella.
4-quater. Il reclutamento, la formazione e la nomina dei funzionari di gara spetta al Dipartimento della sovranità alimentare e dell’Ippica – Direzione generale per l’Ippica, secondo le norme disciplinate dal “Regolamento per l’istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e adottato con decreto ministeriale del 23 febbraio 2015, n. 11930”.
4-quinquies. I funzionari di gara esercitano la loro attività verso un corrispettivo definito dalla “Disciplina dei compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano” approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2017, n. 82001. I funzionari di gara sono “funzionari onorari”, in quanto l’attività lavorativa prestata costituisce oggetto di servizio volontariamente prestato su incarico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. I lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricoprire l’incarico di funzionario di gara, prestando la propria collaborazione fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione e autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
4-sexies. I compensi ai funzionari di gara di cui al comma 4-quinquies, sono soggetti all’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi fino a 5.000 euro non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, né ai fini del calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Qualora l’ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 5.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo, su cui si applicheranno gli scaglioni secondo le norme del Testo unico delle imposte sui redditi.
4-septies. I compensi dei funzionari di gara sono assoggettati alla tutela previdenziale INPS Gestione separata cui il funzionario di gara dovrà iscriversi. Le trattenute INPS si applicano sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro, di cui due terzi a carico del committente e un terzo a carico del funzionario di gara. Il funzionario di gara provvede a stipulare una autonoma assicurazione per la copertura dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività lavorativa.
4-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-bis a 4-septies, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».
2.37
VERDUCCI, FRANCESCHELLI, MARTELLA (PD-IDP)
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
« 4-bis. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano spetta, per ciascuna giornata di corse ovvero per ciascun incarico ricevuto, un’indennità di funzione e il rimborso delle spese nonché, in casi specifici, un’indennità aggiuntiva. L’ammontare delle indennità, le condizioni e le modalità per la loro erogazione sono definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.” ».