“Sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive relative al gioco d’azzardo. (…) La pubblicitĂ televisiva e le televendite non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicitĂ televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purchĂ© la durata programmata della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicitĂ televisiva e le televendite relative al gioco d’azzardo sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di programmi per bambini. Resta fermo quanto disposto dall’art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”.
E’ quanto si legge nello schema di decreto legislativo – approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 19 dicembre e trasmesso alla presidenza del Senato il 22 dicembre al fine dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari – concernente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtĂ del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”.