HomeAttualitàSenato, decreto Omnibus: accantonati o ritirati gli emendamenti su gioco e ippica

Senato, decreto Omnibus: accantonati o ritirati gli emendamenti su gioco e ippica

Nell’ambito dell’esame del decreto Omnibus (Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico) presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, sono stati accantonati l’emendamento 4.4 a firma M5S che chiedeva di non concedere credito d’imposta alle imprese che investono in pubblicità su piattaforme di infotainment giochi e gli emendamenti 5.0.5 (FdI), 5.6 (Lega), 5.7 (M5S), 5.8 (FdI), 5.9 (PD-IDP), 5.10 (Misto) e 5.16 (IV-C-RE) riguardanti l’ippica. E’ stato poi accantonato l’emendamento 2.0.3 (testo 2) a firma FdI, Lega e FI-BP-PPE, inerente il trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono. Infine, sono stati ritirati gli emendamenti 6.0.27 (Lega) e 5.17 (FI-BP-PPE) sempre inerenti l’ippica.

Di seguito i testi degli emendamenti accantonati:

4.4

Croatti, Turco, Barbara Floridia, Pirro, Lorefice (M5S)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d’azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d’azzardo, l’impresa beneficiaria decade dal diritto all’utilizzo del credito di imposta».

5.0.5

De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso (FdI)

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis (Disposizioni urgenti in materia di ippica)

  1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l’indotto del comparto agricolo e di migliorare la qualità delle razze equine, a decorrere dal primo gennaio 2025, il prelievo dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica al 30 per cento e per quella a distanza al 34 per cento.
  2. A far data dagli esercizi successivi, nel caso in cui nel corso di un anno solare, la raccolta, rilevata il 1° gennaio dell’anno successivo, raggiunga 800 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete fisica al 20 per cento e per quella a distanza al 24 per cento.
  3. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.».

5.6

Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto (Lega)

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, sostituire le parole «entro diciotto mesi dalla nascita» con le seguenti: «fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita»

          b) al comma 5, sostituire le parole «valutato in 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025» con le seguenti: « valutato in 2,05 milioni di euro per l’anno 2024 e in 4,11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 »

5.7

Naturale, Sabrina Licheri (M5S)

All’articolo, apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 4, capoverso «1-octies)», sostituire le parole «entro diciotto mesi dalla nascita» con le seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno dalla nascita»;

          b) al comma 5, sostituire le parole «valutato in 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025» con le seguenti: «valutato in 2,05 milioni di euro per l’anno 2024 e in 4,11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025».

5.8

De Carlo, Nocco, Liris, Orsomarso (FdI)

All’articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita»;

          b) al comma 5, le parole «1,54 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni»; le parole «3,08» milioni sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni».

5.9

Tajani (PD-IDP)

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) al quarto comma sostituire le parole «entro diciotto mesi dalla nascita» con le seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno dalla nascita»

          b) al quinto comma sostituire le parole «valutato in 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025» con le seguenti: « valutato in 2,05 milioni di euro per l’anno 2024 e in 4,11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 »

5.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia (Misto)

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al quarto comma sostituire le parole «entro diciotto mesi dalla nascita» con le seguenti:

          «entro il 31 dicembre del secondo anno dalla nascita»

          b) al quinto comma sostituire le parole «valutato in 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025» con le seguenti:

          «valutato in 2,05 milioni di euro per l’anno 2024 e in 4,11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025».

5.16

Fregolent, Paita (IV-C-RE)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. La percentuale di compensazione di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilita nella misura del 7,30 per cento per le cessioni di cavalli vivi, di cui al n. 1) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica nel limite del 5 per cento relativamente alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita».

2.0.3 (testo 2)

Orsomarso, Garavaglia, Damiani (FdI, Lega, FI-BP-PPE)

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

“Art. 2-bis.

(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)

Fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 2-ter, comma 10, lettere a), b) e c).”;

“Art. 2-ter.
(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7.
Ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:

a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

a) 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a mille euro.
8. Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.

11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l’annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.

12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

14. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti di cui al comma 1 i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

15. Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo”.

Di seguito i testi degli emendamenti ritirati:

6.0.27
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto (Lega)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 6-bis. (Tassazione dei premi relativi alle scommesse sulle corse dei cavalli)

  1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l’indotto del comparto agricolo, e di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, e di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, al 1° gennaio o al 1° luglio di ciascun anno, raggiunga i 750 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 30 per cento e per quella a “distanza” al 34 per cento.
  2. Nel caso in cui, a far data dagli esercizi successivi, la raccolta rilevata semestralmente al 1° gennaio o al 1° luglio, raggiunga 1.100 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete “fisica” al 20 per cento e per quella a “distanza” al 24 per cento.
  3. Il prelievo conseguito ai sensi del presente articolo rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica, e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi”.

5.17

Paroli (FI-BP-PPE)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

          “5-bis. La percentuale di compensazione di cui all’articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilita nella misura del 7,30 per cento per le cessioni di cavalli vivi, di cui al n. 1) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, si applica nel limite del 5 per cento relativamente alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita”.

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