Nella giornata di ieri la Commissione Bilancio del Senato ha iniziato l’esame del disegno di legge “Regolamentazione delle competizioni videoludiche” a firma Marti (Lega) e altri. Al termine della seduta, su proposta del relatore Damiani (FI), la Commissione ha deciso di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame per escludere l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.
Di seguito il resoconto della seduta:
Il relatore Damiani (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo 5, comma 1, stabilisce che i soggetti che intendono organizzare competizioni videoludiche in Italia devono registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura. Inoltre, al successivo comma 5 è previsto che il Ministro della cultura individui l’ufficio del Ministero medesimo competente alla gestione del registro. Al riguardo, occorre quantificare gli oneri relativi alla costituzione e gestione del registro e chiarire se l’ufficio preposto possa attuare la misura con le sole risorse disponibili a legislazione vigente. L’articolo 7 prevede che, in caso di corresponsione di premi, si applichi l’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con applicazione della ritenuta nella misura del 20 per cento. Occorre, al riguardo, avere conferma che tale disposizione non determini minori entrate rispetto alla legislazione vigente. Relativamente all’articolo 13, occorrerebbe avere conferma che la disapplicazione delle disposizioni ivi richiamate, in tema di disciplina sul gioco, non determini effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a una diminuzione delle entrate. In relazione ai rilevi sopra formulati, risulta opportuno acquisire, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica debitamente verificata per escludere l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. La sottosegretaria Savino concorda con i rilievi del relatore. La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame. Il seguito dell’esame è quindi rinviato.