Senato, Cappelletti (M5S): ‘Discutibile la depenalizzazione di illeciti in materia di gioco’

Senato, dl sospensione IMU. Presentati 7 emendamenti aumento del PREU dallo 0,1 allo 0,5%

(Jamma) E’ ripreso ieri, dopo la sospensione dello scorso 5 giugno, l’esame della delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio. Durante la discussione del testo il senatore del M5S Cappelletti pur condividendo le finalità dichiarate dal provvedimento, ritiene che alcuni interventi da esso previsti siano per più versi molto discutibili, fino al punto da rendere impossibile per la sua parte esprimere una valutazione positiva.
“In particolare – ha spiegato il senatore – appare discutibile la depenalizzazione di illeciti in materia di gioco e scommesse, in un contesto nel quale la ludopatia é diventata una gravissima emergenza sociale”. La depenalizzazione a cui si riferisce il senatore riguarda il punto 7 comma c dell’articolo 2 del provvedimento che prevede di “trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda“, previste nel caso specifico all’articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 che ricordiamo afferma:

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti abusivamente, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione“.

 

Di seguito il testo integrale del disegno di legge per la riforma del sistema sanzionatorio

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui all’articolo 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui agli articoli 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, nonché per la riforma del sistema delle pene, secondo i princìpi e criteri direttivi specificati negli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) immigrazione;

4) alimenti e bevande;

5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

8) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

9) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

10) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-quinquies, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera d), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

Art. 3.

(Sanzioni pecuniarie civili)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogare i delitti previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all’articolo 491;

2) articoli 594 e 595;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all’articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera a);

c) prevedere che le sanzioni civili relative alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale siano commisurate anche all’arricchimento del soggetto responsabile e stabilire che, per la diffamazione a mezzo stampa, le stesse non possano essere inferiori ad euro 20.000 e, in caso di fatto determinato non vero, ad euro 50.000.

Art. 4.

(Riforma del sistema delle pene)

1. La riforma del sistema delle pene è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, prevedere che il giudice possa applicare la reclusione domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a un mese e non superiore a quattro anni, nei limiti di cui alla lettera e);

b) per le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto, prevedere che il giudice, nel commisurare la pena, possa applicare gli arresti domiciliari, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, nei limiti di cui alla lettera e);

c) prevedere altresì che per i reati di cui alle lettere a) e b) il giudice possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera d);

d) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque oltrepassare le otto ore; prevedere che l’applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità sia subordinata al consenso dell’imputato;

e) prevedere che la reclusione domiciliare, gli arresti domiciliari e il lavoro di pubblica utilità di cui al presente articolo non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

f) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a tre anni, quando risulti la particolare tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento;

g) in materia di esecuzione delle pene detentive e di misure alternative alla detenzione, eliminare le preclusioni previste nell’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, ad esclusione dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e nell’articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente ai condannati cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Art. 5.

(Disposizioni comuni)

1. I decreti legislativi previsti dall’articolo 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti di cui all’articolo 1, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.