“I rapporti di collaborazione tra la SIAE e l’Amministrazione finanziaria sono regolati da apposita convenzione, sottoscritta da ultimo il 23 ottobre 2020, con la quale sono disciplinati le attività di cooperazione della SIAE con gli Uffici dell’Agenzia per il reperimento, l’acquisizione ed il controllo del volume lordo dei corrispettivi ai fini dell’IVA e dell’imposta sugli intrattenimenti, per la vigilanza, il controllo e la constatazione delle violazioni, nonché per l’attività tecnico-amministrativa, di controllo e assistenza inerente l’attivazione ed il funzionamento dei sistemi di biglietterie automatizzate e dei misuratori fiscali”.
E’ quanto ha affermato in Commissione Finanze del Senato la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano (in foto), rispondendo a un’interrogazione del senatore Filippo Melchiorre (FdI) in cui si chiedeva di “rivedere l’attuale normativa tributaria in tema di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’IVA legata agli intrattenimenti, al fine di alleggerire il carico fiscale in capo agli organizzatori di eventi e di dissuaderli dalla condotta evasiva”.
“Con riferimento alla proposta di revisione della vigente normativa tributaria in materia d’imposta sugli intrattenimenti e IVA, si fa presente che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, attuativo della delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, ha abolito
l’imposta sugli spettacoli istituendo l’imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività. Questa riforma ha distinto, in sostanza, le attività di intrattenimento assoggettandole alla relativa imposta nonché al regime IVA recato dall’articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dalle attività di spettacolo che sono state assoggettate all’IVA, secondo le disposizioni di cui all’articolo 74-quater del medesimo decreto. Le attività di intrattenimento e quelle di spettacolo – prosegue Albano – sono elencate rispettivamente, nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e nella tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In sintesi, la disciplina vigente prevede che alle esibizioni di musica dal vivo « di qualsiasi genere » si applichi un doppio regime: qualora l’esecuzione dal vivo sia pari ad almeno il 50 per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività si identifica come « spettacolo » ex articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e si applicherà il regime IVA ordinario; qualora invece la predetta soglia non sia raggiunta – dunque quando la musica preregistrata superi il 50 per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali – allora troverà applicazione il regime ordinario IVA più l’imposta sugli intrattenimenti. Segnatamente, ai fini IVA, l’articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72, prevede che, per attività di intrattenimento, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, l’imposta si applichi sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti e sia riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. Per il settore è, pertanto, già previsto un regime semplificato che prevede, oltre all’adozione di un’unica base imponibile per IVA e imposta sugli intrattenimenti, la detrazione IVA forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili e l’esonero da adempimenti di fatturazione e registrazione dei corrispettivi.
Per completezza, si evidenzia che l’applicazione delle due imposte sulla medesima base imponibile risulta compatibile con la normativa dell’Unione europea, come affermato dalla Corte di cassazione, da ultimo con l’ordinanza n. 36494 del 13 dicembre 2022, che si è pronunciata sulla questione richiamando la sentenza Giant della Corte di giustizia UE (Causa C-109/90 del 19 marzo 1991, tra la NV Giant e il comune di Overijse). Per la CGUE – chiarisce Albano – l’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE ammette l’esistenza di un’imposta concorrente con l’IVA – quale, nel caso di specie, un’imposta sugli intrattenimenti – considerato che detta imposta non ha carattere generale, in quanto si applica solo ad una « categoria limitata di beni e di servizi », e non viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione. Inoltre, l’articolo 74-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede semplificazioni, ai fini IVA, anche per le attività di spettacolo di cui alla tabella C allegata al decreto IVA: gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio del titolo di accesso e la determinazione della base imponibile è nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’imposta sugli acquisti, per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché per quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro. Tanto premesso, eventuali modifiche della disciplina vi gente per l’IVA si renderebbero possibili solo nei limiti posti dalla direttiva 2006/112/CE”.