Il Servizio Bilancio del Senato e il Servizio Bilancio della Camera hanno realizzato il dossier “Verifica delle quantificazioni” sullo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza”.
“La relazione tecnica – si legge nel dossier -, con riferimento all’articolo 12, afferma che la disposizione e l’attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all’articolo 13, la RT afferma che la disposizione genera gettito. In particolare, l’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento di un importo annuale pari a 200 euro per il primo anno e a 150 euro per gli anni successivi. Le entrate derivanti da tale disposizione sono attualmente stimabili sulla base del numero dei soggetti che sottoscrivono appositi accordi commerciali con i concessionari per lo svolgimento dell’attività di Punto vendita ricariche. Si stima, infatti, sulla base della situazione attuale che tali punti di vendita potrebbero attestarsi intorno alle 30.000 unità, per un introito valutabile per il 2024 in 6 milioni di euro e in 4,5 milioni di euro a partire dal 2025 per ciascuno degli anni successivi fino al 2033.
In merito ai profili di quantificazione – prosegue il dossier -, si evidenzia che le norme affidano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di adottare le regole tecniche per l’operatività della rete telematica da parte dei concessionari e di istituire e tenere l’albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento di una somma pari a 200 euro per il primo anno e 150 euro per i successivi, dal quale deriva un maggior gettito, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 6 milioni di euro per il 2024 e a 4,5 milioni di euro a partire dal 2025 per ciascuno degli anni successivi fino al 2033. In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica e che la metodologia utilizzata per le stime del gettito è coerente con quella impiegata in precedenti relazioni tecniche concernenti analoghe fattispecie. Sotto questo profilo non si hanno pertanto osservazioni da formulare. In ogni caso, si rileva che gli effetti di gettito sono quantificati fino al 2033, anziché in via permanente, presumibilmente in quanto tale anno corrisponde al termine di una concessione novennale affidata nel 2024, come previsto dall’articolo 23, comma 3, del presente decreto. Pertanto, pur rilevando il carattere prudenziale della stima, sarebbe utile acquisire un chiarimento da parte del Governo circa i motivi di tale iscrizione pluriennale a fronte di una disposizione che invece è di carattere permanente”.
Di seguito il dossier integrale: