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Senato, riordino gioco online: ok della Commissione Finanze con osservazioni su gara Lotto, riduzione canone 7 mln, documento identità, canone PVR e liquidità condivisa per poker

La Commissione Finanze del Senato ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto legislativo sul riordino del gioco online proposto in seguito ad alcune modifiche dal relatore, concludendo l’iter di esame. 

Il sottosegretario Federico Freni (nella foto), rappresentante del Governo, ha preso la parola per un chiarimento rispetto ad alcune considerazioni svolte dai Gruppi di opposizione nel presentare i rispettivi pareri quanto alla scelta di riordinare il settore dei giochi con due distinti provvedimenti. Dopo aver premesso che le gare per il gioco online sono scadute da tempo e che l’Italia è a rischio di procedura di infrazione europea, ha spiegato che il Governo ha scelto di dividere il riordino dei giochi pubblici in due schemi di decreto per aspetti meramente economici, in quanto, con il riordino dei giochi online, si sarebbero intanto potute bandire le relative gare su quotazioni dal valore attuale, quindi più alto rispetto al passato. Al contrario, quanto al gioco fisico, il riordino potrebbe richiedere almeno sei mesi, tenuto conto anche dalla necessaria intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, quindi il relativo schema di decreto è stato pensato per un secondo momento.

Quanto alla seconda condizione dello schema di parere del relatore, ha segnalato che la scadenza della concessione per il “gratta e vinci” è prevista per il 2028, quindi chiarisce fin d’ora che la formulazione “senza indugio” è da intendersi rispetto alla scadenza naturale della concessione e non rispetto alla data di entrata in vigore dello schema in esame.

IL PARERE DELLA COMMISSIONE

La 6a Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto2023, n. 111;

  • rilevata l’opportunità di garantire certezzain ordine alla corretta identificazione del giocatore, al fine di tutelare i minori di età, di dare concreta attuazione al principio dello sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore sia dal punto di vista della salute, sia da quello dell’ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali, nonché di assicurare il pieno controllodella rete di gioco, attraverso il rafforzamento del gioco legale,il contrasto del riciclaggio, la tracciabilità dei flussi finanziari e la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici;
  • ritenuto che uno degli obiettivi primari del predetto decreto legislativo consiste nel riavvio delle procedure di gara per una attribuzione effettivamente concorrenziale e competitiva delle concessioni statali per la gestione della raccolta del gioco a distanza;
  • considerato altresì, a tale riguardo, che
    tra le forme della raccolta del gioco a distanza rientra anche quella riguardante il gioco del Lotto automatizzato e gli altri giochi numerici a quota fissa, la cui concessione scade a novembre del 2025;
    la riattribuzione con gara della concessione del lotto e conseguente messa in esercizio, implica una articolata procedura la cui durata può arrivare a diciotto mesi, ragion per cui risulta quanto mai opportuno che la stessa venga avviata con una disciplina specifica da inserirenello schema di decreto in titolo;
  • tenuto conto, altresì, che la responsabilità erariale è uno dei presupposti a tutela della finanza pubblica e che è dunque opportuno limitare le ipotesi di esclusione di detta responsabilità, assicurandola nei casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e’ da lui dolosamente voluta;
  • giudicato, infine, opportuno che le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente decreto legislativo confluiscano nel fondo per l’attuazione della delega fiscale;
    esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
  1. provveda il Governo a introdurre nel decreto legislativo in esame una apposita norma che disponga l’avvio senza indugio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, prevedendo tra l’altro:
    1.1. una durata della concessione pari a nove anni, non rinnovabile;
    1.2. una selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, una base d’asta, per le offerte al rialzo, pari ad almeno 1 miliardo di euro;
    1.3. l’eventuale versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria anche in più rate, ancorate comunque in primo luogo al momento dell’aggiudicazione e a quello dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario;
    1.4. l’eventuale inserimento di clausole, nel bando di gara, anche in ordine alla misura dell’aggio del concessionario;
    1.5. l’eventuale previsione, nel bando di gara, di ogni altra clausola utile anche facendo riferimento a quelle già utilizzate nell’occasione dell’ultima gara in materia;
  2. provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame una apposita norma che disponga l’avvio senza indugio da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del “gratta e vinci”.
    E con le seguenti osservazioni:
    valuti il Governo l’opportunità di:
  3. prevedere l’introduzione della modalità di gioco cd. “liquidità condivisa” (o anche “liquidità internazionale”) con fonte regolamentare al fine di potenziare l’offerta di gioco in Italia, con riferimento in particolare al gioco del poker on line;
  4. prevedere l’utilizzazione della carta di identità, della patente di guida e il passaporto, come strumenti certi di identificazione del giocatore sia per la rete a distanza che per la rete fisica, per un miglior controllo della rete di gioco, e in particolare, prevedere che l’impiego di detti strumenti di identificazione sia contemplata nella disciplina dei giochi a distanza;
  5. riformulare la lettera d) del comma 6, dell’articolo 6, al fine di inquadrare correttamente il concetto di APP di gioco non da intendersi come strumento attivabile sul sito del concessionario, ma piuttosto come strumento di accesso, attraverso dispositivi mobili, alle differenti tipologie di gioco facenti parte del portafoglio del concessionario;
  6. all’articolo 6, comma 5, lettera p) prevedere una rimodulazione del canone una tantum attualmente previsto a 7 milioni di euro, al fine di garantire una maggiore concorrenza del mercato e possibili maggiori effetti di gettito per lo Stato garantendo, altresì, l’equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione con la possibilità di aumentare il canone annuo della concessione pari al 3 per cento del margine netto del concessionario di cui all’articolo 6, comma 6, lettera n);
  7. con riferimento all’articolo 13, comma 2, ridurre l’importo annuale di Iscrizione all’albo dei punti vendita di ricarica, apparentemente eccessivamente oneroso, al fine di garantire la sostenibilità dell’attività di punto di vendita di ricarica, tenuti in considerazioni i dati relativi agli attuali volumi medi di ricariche realizzate attraverso questo canale ed i relativi ricavi degli esercenti;
  8. modificare all’articolo 13, comma 5, il limite settimanale delle ricariche effettuabili dagli esercenti l’attività di punto vendita ricariche, attualmente fissato a 100 euro incrementandolo fino a 200 euro in considerazione del fatto che l’attuale formulazione appare in conflitto con la vigente normativa europea e interna;
  9. modificare l’ultimo periodo dell’articolo 20, al fine di limitare l’esclusione della responsabilità erariale per l’adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal predetto articolo, quanto ai loro effetti finanziari, alle sole ipotesi di colpa grave;
  10. modificare l’articolo 25 al fine di prevedere che tutte le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, confluiscano nel fondo per l’attuazione della delega fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanzedall’articolo 22, comma 3, secondo periodo,della legge 9 agosto 2023, n. 111;
  11. prevedere nelle concessioni l’opportunità di limitare le giocate in determinate fasce orarie;
  12. accelerare i tempi di predisposizione dello schema di decreto legislativo relativo alla raccolta delle giocate sulla rete fisica.

Di seguito il resoconto integrale della seduta in Commissione Finanze:

Redazione Jamma
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