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Riordino gioco online, ecco il testo del decreto che approderà in Consiglio dei Ministri

Pubblichiamo di seguito il decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Il testo prevede che ogni concessione costerà sette milioni di euro, potranno essere massimo cinque per operatore e ogni concessionario avrà la possibilità di attivare fino a 3 “skin” (siti affiliati). Inoltre, salvo sorprese, Adm autorizzerà i punti vendita ricariche nella rete del gioco pubblico. Il decreto è all’odg del Preconsiglio dei Ministri di questa mattina e approderà in Consiglio dei Ministri domani, giovedì 16 novembre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale;

Visto, in particolare, l’articolo 15 della predetta legge n. 111 del 2023, recante i princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ….. ;

Acquisita l’intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del . . . ;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……. ;

Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

REGOLE GENERALI E PRINCIPI

Art. 1

(Finalità)

  1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia.
  2. Ai fini del comma 1, il presente decreto reca il riordino, anche attraverso una loro raccolta sistematica ed organica, delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza. Le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica sono contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali.
  3. E’ esclusa dall’ambito di applicazione del presente decreto la disciplina delle case da gioco che resta quella contenuta nelle disposizioni vigenti che le riguardano.

Art. 2

(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ‘Agenzia’, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) ‘concessionario’, la persona giuridica di diritto privato che esercita pubbliche funzioni nelle attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea;

c) ‘compenso del concessionario’, la remunerazione del concessionario stabilita in occasione della gara per la sua selezione e consistente, in relazione alla natura del provento erariale previsto per ciascuna tipologia di gioco, nella differenza tra le somme giocate e le vincite erogate ovvero, anche sotto forma di aggio, in una misura prestabilita della raccolta quale corrispettivo per l’esercizio delle funzioni pubbliche trasferite ovvero dei compiti e dei doveri attribuiti con la concessione;

d) ‘compenso del punto vendita ricariche’, la remunerazione riconosciuta dal concessionario al titolare del punto vendita ricariche;

e) ‘gioco pubblico a distanza’, le tipologie di gioco, anche di abilità, con vincita in denaro disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario è legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso può raccogliere esclusivamente con le modalità a distanza individuate e definite nel contratto accessivo alla concessione;

f) ‘giochi di abilità’, i giochi pubblici a distanza con vincita in denaro nei quali le probabilità di vincita dipendono dall’abilità del giocatore in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio;

g) ‘gioco responsabile’, l’insieme delle misure volte a ridurre la diffusione di comportamenti di gioco eccessivo o problematico, sviluppando nel giocatore la capacità di giocare in modo equilibrato, consapevole e controllato;

h) ‘giochi di ippica nazionale’, le formule di scommessa ippica a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quartè e quintè;

i) ‘giochi di sorte a quota fissa’, il gioco in solitario nel quale i possibili esiti hanno una probabilità di verificarsi predefinita e invariabile ed il rapporto tra l’importo della vincita conseguibile e il prezzo della partecipazione al gioco è conosciuto dal giocatore all’atto della puntata;

l) ‘giochi di carte in modalità di torneo’, la riproduzione mediante rappresentazione virtuale di un gioco effettuato con le carte al quale prendono parte due o più giocatori sulla base della stessa quota di partecipazione e le vincite sono assegnate sulla base della classifica ottenuta all’esito dei risultati conseguiti da ciascun giocatore;

m) ‘giochi di carte in modalità diversa dal torneo’, la riproduzione mediante rappresentazione virtuale di un gioco effettuato con le carte nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti in ogni singola mano di gioco;

n) ‘giochi numerici a quota fissa’, i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri all’atto della giocata ovvero sull’attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per i quali l’importo della vincita, conseguita sulla base delle combinazioni vincenti, è predeterminato;

o) ‘giochi numerici a totalizzatore nazionale’, i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri all’atto della giocata ovvero sull’attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi;

p) ‘lotterie ad estrazione istantanea’, le lotterie nelle quali i giocatori possono immediatamente conoscere la vincita attraverso un documento, anche virtuale, che reca, celato ad ogni preventiva forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita;

q) ‘Ministro’, il Ministro dell’economia e delle finanze;

r) ‘punto vendita ricariche’, il luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico a distanza, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco esclusivamente con strumenti di pagamento elettronico, esclusa in ogni caso sia l’offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore;

s) ‘palinsesto’, il programma predisposto dal concessionario ed approvato dalla Agenzia degli eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonché delle tipologie di scommesse che costituisce il documento ufficiale in riferimento al quale il concessionario può accettare scommesse;

t) ‘regolamento’, regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze emanato, su proposta dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

u) ‘scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori’, la modalità di scommessa a quota fissa sportiva dove i giocatori possono rivestire il ruolo di scommettitore o di banco e il concessionario agisce come intermediario, limitandosi a mettere in contatto, attraverso la piattaforma e in maniera anonima, i singoli scommettitori;

v) ‘scommesse su eventi simulati’, scommesse su eventi, simulati informaticamente, sportivi, ippici e su altri eventi, il cui esito è visualizzato tramite una grafica animata o per mezzo di un evento reale precedentemente registrato;

z) ‘TULPS’, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Art. 3

(Principi ordinamentali del gioco in Italia)

  1. L’esercizio del gioco pubblico è consentito nel territorio dello Stato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) tutela dei minori di età;

b) legalità del gioco, assicurata attraverso la conformità alla disciplina stabilita dalle norme primarie e secondarie di settore;

c) sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell’ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali;

d) promozione del gioco responsabile, diretto a evitare forme anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore;

e) trasparenza dell’offerta di gioco, quale garanzia della piena conoscibilità delle regole e dei meccanismi di gioco;

f) sviluppo delle reti di gioco secondo modelli che assicurano competitività e solidità organizzativa, economica ed efficienza dei soggetti che compongono le relative filiere;

g) prevenzione, contrasto e repressione del gioco illegale o comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonché delle attività di riciclaggio eventualmente connesse alle attività di gioco;

h) tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco;

i) unitarietà ed uniformità della organizzazione e della gestione della rete di offerta di gioco pubblico nell’intero territorio nazionale;

l) utilizzo della pubblicità del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili.

  1. I principi di cui al comma 1 valgono quale criterio interpretativo delle norme in materia di gioco pubblico stabilite dall’ordinamento nazionale.

Art. 4

(Principi europei in materia di gioco)

  1. Il gioco ammesso in Italia deve rispettare i principi emergenti dell’ordinamento europeo. In particolare, l’esercizio del gioco pubblico in Italia deve avvenire in conformità al principio della libera concorrenza sul mercato comune, al principio di non discriminazione e alle libertà stabilite dai Trattati dell’Unione europea.
  2. La limitazione delle libertà stabilite dai Trattati dell’Unione Europea è ammessa per la tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento nazionale della protezione della salute del giocatore, dell’ordine pubblico e della sicurezza.
  3. I requisiti richiesti per l’affidamento della concessione e gli impegni previsti per il concessionario sono determinati facendo riferimento alla effettiva protezione della salute del giocatore, nonché alla effettiva tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.
  4. L’esercizio del gioco pubblico in Italia garantisce in ogni caso la tutela dell’affidamento e della buona fede nei rapporti tra concessionario e giocatore e nei rapporti tra concessionario e pubblica amministrazione, secondo la disciplina emergente dai Trattati dell’Unione europea. Conseguentemente è riconosciuta la rilevanza europea del principio di stabilità delle regole della concessione, sia con riguardo agli obblighi e ai diritti del concessionario, inclusi eventuali canoni richiesti dallo Stato sia con riferimento alla disciplina fiscale, in quanto criterio di adeguata tutela dell’affidamento del concessionario rispetto al piano di investimenti adottato al momento della concessione.
  5. I principi europei valgono quale criterio interpretativo preferenziale delle norme applicabili al gioco in Italia cosicché l’interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad altre possibili interpretazioni.

Art. 5

(Fonti della disciplina del gioco in Italia)

  1. La disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è recata dalle seguenti fonti:

a) fonti normative dell’Unione europea, per quanto di competenza;

b) la legge, incluso il presente decreto che costituisce il quadro regolatorio nazionale di carattere primario, assumendo il connotato di legge fondamentale della materia;

c) il regolamento;

d) il decreto del Ministro ovvero il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, se previsti dalla legge e dal regolamento.

  1. Le disposizioni di legge o di regolamento possono essere modificate o abrogate da una fonte successiva di pari rango soltanto se la modifica o l’abrogazione viene riportata in modo esplicito.
  2. In attuazione del principio di stabilità delle regole della concessione di cui all’articolo 4, comma 4, gli obblighi e i diritti del concessionario, incluso l’eventuale canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco, non sono modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione.

TITOLO II

IL RAPPORTO CONCESSORIO PER I GIOCHI A DISTANZA

CAPO I

Art. 6

(Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio)

  1. Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia, l’esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) giochi numerici a quota fissa;

i) lotterie ad estrazione istantanea o differita;

l) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.

  1. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con regolamento. Fino alla data di entrata in vigore di regolamenti emanati successivamente a quella di entrata in vigore del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente al presente decreto.
  2. L’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.
  3. L’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo. La raccolta a distanza dei giochi di cui al precedente periodo è altresì consentita, previa autorizzazione dell’Agenzia, ai concessionari di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresì il relativo aggio, comunque non inferiore all’otto per cento ovvero a quello dagli stessi riconosciuto ai loro punti fisici di vendita dei medesimi giochi.
  4. La concessione ai soggetti di cui al comma 3 e 4, primo periodo, è rilasciata dall’Agenzia, all’esito di gara pubblica, cui si può partecipare anche nelle forme di aggregazione previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e subordinatamente al rispetto, per chi partecipa alla gara, dei seguenti requisiti e condizioni, previsti nel bando di gara e valevoli per l’intera durata della concessione:

a) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

b) possesso di adeguata pregressa esperienza e moralità esplicantesi nell’esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con ricavi complessivi, rivenienti da tale attività, non inferiori alla somma di tre milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

c) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dall’Agenzia con il bando di gara che prevede, tra gli altri, requisiti minimi ambientali, sociali, di innovazione tecnologica e di cybersicurezza, il cui possesso da parte del partecipante, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, è comprovato da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente, nonché parametri minimi ai fini della adozione di una articolata policy di gioco responsabile, requisiti e parametri questi che sono oggetto di valutazione e di punteggio in sede di procedura di affidamento della concessione;

d) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati dall’Agenzia con il bando di gara;

e) possesso degli ulteriori requisiti individuati dall’Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i quali, in particolare, il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ed il possesso di certificazioni in materia di responsabilità sociale di impresa e di sistemi di sicurezza e gioco responsabile;

f) comunicazione all’Agenzia dei dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al due percento;

g) presentazione di un piano degli investimenti individuato dall’Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza, asseverato da soggetto terzo con specifica relazione circa la relativa sostenibilità commisurata alla durata ed alle condizioni che regolano il rapporto concessorio;

h) impegno all’osservanza dei limiti di deposito fissati dall’Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza;

i) impegno ad adottare azioni e misure da porre in essere per contrastare il gioco patologico preventivamente sottoposte alla valutazione dell’Agenzia;

l) impegno, condizionato all’affidamento della concessione, alla costituzione ed al rilascio a favore dell’Agenzia di una garanzia nelle forme ed alle condizioni definite nella procedura competitiva secondo le disposizioni di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

m) dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

n) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, e in specie dei server, dedicati alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

o) utilizzo di un solo sito istituzionale ‘.it’, direttamente gestito, esclusivamente dedicato all’offerta dei giochi in concessione e non contestualmente utilizzato per servizi imprenditoriali diversi, per quanto afferenti ad attività di offerta di gioco da parte di soggetti diversi, con esclusione in particolare della possibilità per il medesimo concessionario di mettere tale sito a disposizione di soggetti terzi con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia;

p) versamento all’Agenzia, con le modalità stabilite con il bando di gara, di un corrispettivo una tantum, di importo pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta, fermo restando il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario;

q) sottoscrizione dell’atto d’obbligo di cui al comma 6.

  1. La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara, il cui modello è reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito web, implica altresì l’assunzione da parte del soggetto aggiudicatario dei seguenti obblighi valevoli per l’intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell’Agenzia, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5 e comunicazione all’Agenzia di ogni variazione relativa ai predetti requisiti e condizioni;

b) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di sua riduzione;

c) accesso dei giocatori all’area operativa del sito internet o delle APP di gioco del concessionario dedicata all’offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), nonché a quelli di cui alle lettere g), h), i) nei casi di cui al comma 4;

d) facoltà per ogni concessionario di attivare sul proprio sito internet, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche che la stessa stabilisce, esclusivamente una sola APP per ciascuno dei giochi oggetto di concessione;

e) adozione e messa a disposizione dei meccanismi di tutela e protezione del giocatore di cui all’articolo 15;

f) esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori ed esplicitazione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

g) indicazione, in modo visibile, sul sito internet e sulle APP di gioco del concessionario del numero identificativo della concessione in titolarità e del marchio istituzionale dell’Agenzia;

h) promozione di comportamenti responsabili di gioco da parte dei giocatori e vigilanza sulla loro adozione;

i) svolgimento dell’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto dei giochi oggetto di concessione;

l) impegno a collaborare con l’Agenzia, anche mediante messa a disposizione, su richiesta, di atti e documenti, per l’espletamento delle sue attività di vigilanza e controllo;

m) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco dei giocatori;

n) pagamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3 per cento del margine netto del concessionario calcolato sottraendo all’importo della raccolta di gioco l’ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte, versato in due rate di pari importo entro il 16 gennaio e il 16 luglio di ogni anno di concessione.

  1. L’istruttoria delle domande di partecipazione alla gara è effettuata dalla Agenzia entro sessanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data stabilita dall’Agenzia per la sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta dell’Agenzia di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In caso di decorso del termine per l’istruttoria senza l’adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell’Agenzia, la domanda di concessione si intende respinta.
  2. La raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore. Lo schema del contratto di conto di gioco è trasmesso all’Agenzia dal concessionario in occasione della partecipazione alla gara pubblica, e successivamente in occasione di ogni sua modificazione, ed è predisposto dal concessionario nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

a) regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e previsione che è italiano il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti, anche di fonte comunitaria, e con esclusione espressa della risoluzione arbitrale delle controversie;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni vigenti, anche di fonte unionale, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all’esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione del giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un’ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell’evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, delle somme rivenienti da vincite dal medesimo conseguite ed accreditate sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

h) restituzione integrale ai giocatori delle somme costituenti il saldo dei loro conti di gioco nel caso in cui, alla scadenza a qualsiasi titolo della sua concessione, il concessionario non ne consegua una nuova attribuzione;

i) devoluzione all’erario delle somme costituenti il saldo dei conti di gioco decorsi tre anni dalla loro ultima movimentazione.

Art. 7

(Tracciabilità dei flussi)

  1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici sono obbligati a tracciare tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete. Tale obbligo non comprende i pagamenti dei rimborsi ai giocatori né i riversamenti a favore dello Stato o dell’Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.

Art. 8

(Penali convenzionali)

  1. Gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente alla entrata in vigore del presente decreto contengono clausole relative a penali contrattuali predisposte, oltre che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità, nonché di gradualità in funzione della gravità dell’inadempimento, tenendo conto delle seguenti condizioni minime:

a) misura della penale non superiore complessivamente al sette per cento delle somme dovute, rispettivamente, all’Agenzia in caso di mancato o ritardato versamento delle stesse, nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale nei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, calcolati dal giorno successivo alla scadenza di quello stabilito per l’effettivo versamento, salva l’applicazione dell’articolo 1384 del codice civile;

b) misura della penale non superiore ad euro 000,00 in caso di ritardo superiore a trenta giorni nella presentazione di documentazione ovvero di adempimento a prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale, sulla base di quanto previsto dalle convenzioni accessive alle concessioni;

c) misura della penale non superiore complessivamente al 0,5 per cento della differenza tra la raccolta, le vincite e l’imposta o l’utile erariale dell’anno precedente, a fronte di inadempimento, qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa grave, agli obblighi previsti dalla convenzione accessiva alla concessione e diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), nonché a fronte del mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione.

  1. L’importo complessivo della somma dovuta a titolo di penale convenzionale è ridotto alla metà se il concessionario effettua il versamento di quanto eventualmente dovuto, oltre che della penale stessa, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione.
  2. Con regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, di partecipazione e contraddittorio nell’ambito di tale procedimento, nonché per la precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati nella determinazione del valore complessivo della penale.

Art. 9

(Trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni)

  1. Il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza è nullo se non autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia.
  2. Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di una concessione di gioco è svolto dalla Agenzia nel pieno rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Con regolamento, di concerto con il Ministro dell’interno per i profili concernenti l’ordine pubblico e la sicurezza, sono disciplinate le modalità con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l’Agenzia può assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, nel rispetto dell’articolo 21-quinquies della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.
  4. In caso di trasferimento autorizzato della concessione ovvero di sua revoca o di decadenza dalla stessa, il concessionario è comunque obbligato a proseguire nell’ordinaria gestione delle attività di raccolta del gioco fino al momento della effettiva immissione nella gestione di tali attività di altro concessionario ovvero di effettiva assunzione diretta della gestione da parte dell’Agenzia.
  5. Il provvedimento di decadenza dalla concessione di gioco ovvero di revoca della stessa è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Art. 10

(Conservazione dell’equilibrio contrattuale e scadenza anticipata delle concessioni)

  1. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l’Agenzia inserisce nel contratto accessivo alle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici a distanza clausole finalizzate alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell’originario equilibrio in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro regolatorio di riferimento, di circostanze straordinarie e imprevedibili, sia estranee alla normale alea sia all’ordinaria fluttuazione economica sia al rischio di mercato.
  2. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente anche a significativi e non prevedibili mutamenti del mercato di riferimento ovvero del relativo quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede l’accordo di cui al comma 1, il concessionario può chiedere alla Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. In tal caso è previsto e corrisposto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondi principi di ragionevolezza e proporzionalità in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto.

Art. 11

(Responsabilità)

  1. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l’affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione. La concessione accessiva alle concessioni per l’esercizio della raccolta dei giochi pubblici a distanza attribuite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto contiene clausole conformi alle disposizioni di cui all’articolo 177 del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023 e attuative del principio della responsabilità unica del concessionario nei confronti dell’Agenzia.

CAPO II

RETE TELEMATICA E PUNTI VENDITA DI RICARICHE

Art. 12

(Rete telematica)

  1. L’Agenzia adotta le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operatività la propria rete telematica ovvero l’infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione che persegua la salvaguardia e la tutela degli interessi generali dell’ordine pubblico, della sicurezza, dell’affidamento dei giocatori, nonché di una diffusione e sviluppo sostenibili dell’offerta di giochi pubblici.

Art. 13

(Punti vendita ricariche)

  1. L’Agenzia istituisce e tiene l’albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche.
  2. L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento preventivo all’Agenzia di un importo annuale pari a euro duecento per il primo anno e a euro centocinquanta per ciascuno degli anni successivi. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’albo.
  3. L’iscrizione all’albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite. L’attività del punto vendita ricariche non può essere svolta senza l’affissione, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del Direttore dell’Agenzia.
  4. Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche adottato dal concessionario è trasmesso all’Agenzia per la verifica della conformità dei relativi contenuti alle disposizioni del presente articolo.

TITOLO III

TUTELA E PROTEZIONE DEL GIOCATORE

Art. 14

(Tutela della salute del giocatore)

  1. Obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia.
  2. Per perseguire effettivamente i suddetti criteri generali l’offerta di gioco e le relative modalità di svolgimento dovranno essere supportate da idonei strumenti di tecnologia avanzata, con particolare riguardo anche agli strumenti dell’intelligenza artificiale.
  3. E’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia. Con regolamento, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento della Consulta, il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza del Governo, delle Regioni, degli Enti locali, dei concessionari, nonché delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori.

Art. 15

(Misure di tutela e protezione del giocatore)

  1. Le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro;

b) presenza di limitazioni, valide per tutti i conti di gioco attivi di un singolo giocatore, basate sul livello di deposito nel conto di gioco, anche differenziate secondo l’età del giocatore;

c) introduzione di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso, garantendo inoltre informazioni in tempo reale ai giocatori sui livelli di spesa, al superamento di un determinato limite preimpostato;

d) presenza nei siti di gioco di contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto;

e) presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito dallo stesso giocatore;

f) attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, nonché formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocatori desiderosi di assumere comportamenti di gioco responsabile;

g) attivazione di procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione basate su metodologie certificate a livello internazionale, escluso in ogni caso che i giochi prevedano discriminazioni sociali, di genere, politici, religiosi o di altra natura;

h) presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.

  1. Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000,00 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, opera presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento ed è composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione, dell’interno e dell’economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario.

TITOLO IV

GESTIONE DEI GIOCHI A DISTANZA

CAPO I

Art. 16

(Offerta e raccolta del gioco)

  1. L’offerta e la raccolta del gioco è effettuata dal concessionario sotto la sua responsabilità, attraverso la propria rete telematica. Nessuna responsabilità è imputata all’Agenzia per atti e fatti posti in essere dal concessionario nell’esercizio di questa attività.

Art. 17

(Vincite)

  1. Natura ed entità delle vincite, i tempi e i luoghi per la loro riscossione, nonché i presupposti, le modalità, i tempi e i luoghi degli eventuali rimborsi sono stabiliti nel regolamento di ciascun gioco.
  2. Il regolamento di gioco disciplina altresì le modalità e i tempi di conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni relative alle giocate effettuate, alle giocate risultate vincenti ed al pagamento delle relative vincite, alle vincite non corrisposte in quanto rivenienti da giocate risultate irregolari, nonché le ricevute dei rimborsi corrisposti.

Art. 18

(Pagamento delle vincite)

  1. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite in denaro dei giochi da lui gestiti secondo quanto previsto dal regolamento di gioco e di questa attività è direttamente responsabile.

Art. 19

(Comunicazioni degli esiti di gioco)

  1. Il regolamento di gioco con vincita in denaro stabilisce quali comunicazioni relative agli esiti del gioco sono effettuate sul sito informatico del concessionario e, in materia di scommesse, quali sono le validazioni dei risultati riportate sul medesimo sito.
  2. Sul sito istituzionale del concessionario sono altresì riportate, per i giochi basati su quote, la misura delle quote, delle vincite, nonché le relative probabilità.
  3. Il regolamento di gioco stabilisce quali delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate anche sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Art. 20

(Manutenzione dei prodotti di gioco)

  1. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con regolamento sono consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonchè delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata, nei casi in cui la relativa offerta denoti una perdita dei predetti raccolta e gettito erariale, nell’arco dell’ultimo biennio, non inferiore al cinque per cento. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti, obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari.

CAPO II

Art. 21

(Raccolta a distanza dei giochi numerici e delle lotterie ad estrazione istantanea)

  1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, i titolari unici delle concessioni per la gestione e la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dei giochi numerici a quota fissa, nonché i soggetti titolari della concessione per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea, raccolgono a distanza i giochi oggetto dei rispettivi titoli concessori a condizione di disporre di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Agenzia.

TITOLO V

OFFERTA ILLEGALE DI GIOCO

Art. 22

(Contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione)

  1. Con regolamento sono stabilite le modalità per la esclusione dell’offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti sprovvisti di concessione, nonché, di concerto con la Banca d’Italia, le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative ad operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede altresì misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, che l’Agenzia, d’intesa con la Guardia di Finanza e avvalendosi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, preordinate alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l’accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’articolo 6.
  3. L’Agenzia, d’intesa con la Guardia di Finanza e avvalendosi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) redige la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco a distanza direttamente ed esclusivamente riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’articolo 6;

b) redige altresì e aggiorna costantemente la lista dei siti informatici il cui accesso è inibito in quanto volti a una offerta non legale di gioco a distanza perché non riferiti ai concessionari di cui alla lettera a).

  1. Le liste di cui al comma 2 sono rese pubbliche, con la più adeguata evidenza, in apposite sezioni dei siti istituzionali dell’Agenzia e della Guardia di Finanza.
  2. Ai fornitori di servizi di rete, ai fornitori di connettività alla rete internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, nonché ai prestatori di servizi di pagamento che violino l’obbligo imposto dall’Agenzia di inibire l’utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, si applica, ferma restando l’eventuale responsabilità penale, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 180.000 per ciascuna violazione accertata.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente tra l’altro dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco.
  2. In occasione del futuro riordino normativo in materia di raccolta del gioco attraverso reti fisiche si provvede altresì a quello complessivo in materia di fiscalità e di prelievi erariali nel settore del gioco pubblico, fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3. Fino a quel momento nulla è innovato in tema di fiscalità e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza.
  3. L’Agenzia pubblica senza indugio, dopo l’entrata in vigore del presente decreto e in sua piena conformità, il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza di cui alle lettere da a) a f) dell’articolo 6, comma 1, in scadenza il 31 dicembre 2024 in modo da assicurarne in ogni caso la loro aggiudicazione entro tale data.

Art. 24

(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)

  1. Con successivo decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sono:

a) individuate le norme statali di rango primario e secondario, nonché le disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle del presente decreto, a partire dall’articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che è abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) introdotte le norme di occorrente coordinamento formale e sostanziale con quelle del presente decreto.

Art. 25

(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Redazione Jamma
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Il quotidiano del gioco legale
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