Secondo indiscrezioni lo schema di decreto legislativo sul riordino del gioco online che è stato inserito all’ordine del giorno del pre-Consiglio dei Ministri di lunedì 11 marzo prevede alcune importanti modifiche al testo già noto.
In ogni caso lo schema modificato dovrà essere trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunceranno entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Solo decorso tale termine, il regolamento potrà, comunque, essere adottato.
È prevista la possibilità di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi a soli fini sociali, funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, per la tutela e protezione dei giocatori, in particolare dei soggetti più vulnerabili, e per prevenire e contrastare il gioco patologico, che riportano l’indicazione del logo o del marchio del concessionario che promuove il messaggio.
I requisiti richiesti per l’affidamento della concessione e gli impegni previsti per il concessionario sono determinati facendo riferimento alla effettiva tutela della salute del giocatore, nonché alla effettiva tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.
Il concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, potrà attivare un solo sito Internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia. A fini di trasparenza e di riconducibilità al concessionario del sito e sulle app deve essere obbligatoriamente presente il logo o il marchio del concessionario. In caso di assenza del logo o del marchio del concessionario l’Agenzia procede alla sospensione della concessione e, in caso di plurime violazioni, può procedere alla decadenza della concessione.
Resta la facoltà per ogni concessionario di consentire l’accesso a ogni tipologia di gioco oggetto di concessione, tramite una specifica app le cui caratteristiche tecniche saranno definite dall’Agenzia.
Il concessionario deve provvedere al pagamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3% del margine netto del concessionario calcolato sottraendo all’importo della raccolta di gioco l’ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte e quote di prelievo ovvero del compenso del concessionario per i giochi in concessione non soggetti ad un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate, versato in due rate di pari importo entro il 16 gennaio e il 16 luglio di ogni anno di concessione.
L’apertura del conto di gioco potrà avvenire esclusivamente con l’utilizzo di un valido documento di identità o di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, riconosciuto in Italia, indicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Resta il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, l’improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché la gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore, ma è stato aggiunto il divieto di frazionamento delle somme costituenti il saldo del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o app di gioco.
In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede l’accordo di cui al comma 1, il concessionario può chiedere alla Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. Ma solo con provvedimenti legislativi può essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto.
L’iscrizione all’albo per i PVR sarà subordinata al pagamento preventivo all’Agenzia di un importo annuale pari a 100 euro e non più “con duecento per il primo anno e a euro centocinquanta per ciascuno degli anni successivi”.
Il termine “ludopatia” è stato sostituito con “gioco d’azzardo patologico”.
Il concessionario dovrà investire annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000,00 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della Salute.
A ulteriore tutela e protezione dei giocatori, specie più vulnerabili, il concessionario può effettuare, con oneri a proprio carico e con l’indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi a soli fini sociali orientati a promuovere la prevenzione ed il contrasto del gioco patologico.
Nello schema sembra sia stata inserita la concessione per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, e la relativa raccolta sia attraverso la rete dei concessionari, sia a distanza, che sarà affidata in concessione dalla Agenzia, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco.
La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:
- a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
- b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, previsione di offerte al rialzo rispetto ad una base d’asta di 1 miliardo di euro;
- c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 500 milioni di euro, all’atto dell’aggiudicazione, nella misura di 300 milioni di euro all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario nell’anno 2025, e nella misura residua nell’anno 2026, entro il 30 aprile;
- d) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell’Agenzia;
- e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;
- f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica;
- g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme, comunque, eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f);
- h) obbligo per ciascun concorrente, all’atto della partecipazione alla procedura selettiva, di versare alla Agenzia una somma pari all’importo dei compensi, con diritto alla sua restituzione esclusivamente per quelli diversi dall’aggiudicatario.
Inoltre, tenuto conto della scadenza nell’anno 2028 della vigente concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, e per la relativa raccolta, e tenuto conto altresì della esigenza, funzionale agli interessi pubblici di settore, di assicurare la più ampia partecipazione alla relativa procedura di affidamento, l’Agenzia pubblicherà appositi avvisi di preinformazione, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per divulgare l’intenzione di bandire la gara e raccogliere utili elementi informativi dalla conseguente reazione del mercato. L’Agenzia quindi, in tempi congrui rispetto alla scadenza della vigente concessione, indice l’occorrente procedura selettiva le cui condizioni essenziali minime, avuto riguardo alle utili condizioni di mercato che potranno all’epoca essere rilevate, riguardano i seguenti parametri minimi:
- a) componente della base d’asta, sulle offerte al rialzo, nell’ambito di una procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) parametri tecnici di valutazione per l’aggiudicazione della concessione nell’ambito della procedura di cui alla lettera a);
- c) durata della concessione;
- d) aggio per il concessionario;
- f) valori medi di restituzione della raccolta in vincite.