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Veneto: distanze minime dai luoghi sensibili previste anche per le sale scommesse

La Regione Veneto modifica la normativa regionale in materia di gioco d’azzardo e applica le distanze minime dai luoghi sensibili anche alle sale scommesse.

Con l’entrata in vigore della legge LEGGE REGIONALE  n. 20 del 09 agosto 2024, Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali, viene modificato infatti l’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38.

La norma originaria prevedeva il divieto di apertura di sale giochi e installazione delle slot a una distanza minima di 400 metri da

a)    servizi per la prima infanzia;
b)    istituti scolastici di ogni ordine e grado;
c)    centri di formazione per giovani e adulti;
d)    luoghi di culto;
e)    impianti sportivi;
f)    ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
g)    residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
h)    istituti di credito e sportelli bancomat;
i)    esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
l)    stazioni ferroviarie e di autocorriere.

Oltre a questo le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.

Di seguito il testo della norma così come modifica dalla legge regionale del 9 agosto 2024.

Art. 21
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38
“Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1.    Al comma l dell’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, dopo le parole: “sale da gioco” sono inserite le seguenti: “, delle sale scommesse”.

2.    Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, dopo le parole: “è vietata” sono inserite le seguenti: “l’apertura di sale da gioco, di sale scommesse e”.

Redazione Jamma
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