Regione Puglia. Prevista per la prossima settimana approvazione legge contro il gioco patologico

(Jamma) La proposta di legge contro il gioco d’azzardo patologico sarà lunedì 11 all’esame della I commissione bilancio, per il previsto parere: il referto tecnico della Ragioneria con la copertura finanziaria è pervenuto al Consiglio regionale. “Posso confermare con soddisfazione – dichiara il presidente Onofrio Introna – che l’iniziativa legislativa di contrasto alla diffusione di un’autentica piaga sociale come la ludopatia compulsiva sarà con ogni probabilità in Aula martedì 12 novembre, per l’approvazione definitiva e la trasformazione in legge regionale”. Sarebbe un impegno rispettato da parte dell’intera dell’Assemblea, visto che si tratta della prima seduta convocata dopo l’approvazione all’unanimità nella commissione permanente alla sanità del testo normativo che vieta, tra l’altro, di installare slot machine e sale giochi nei pressi di luoghi sensibili: scuole, ospedali, luoghi di culto e centri di aggregazione giovanili. Proprio il consenso unanime alla proposta di legge fa auspicare da parte del presidente della commissione bilancio, Giuseppe Lonigro, un percorso d’urgenza “per un intervento legislativo voluto da tutti. Ho già provveduto – informa – ad integrare l’ordine del giorno della seduta di lunedì 11 della ‘prima’ (alle 11,30) col parere finanziario alla proposta di legge che combatte la sindrome del gioco d’azzardo patologico”. Ci sarebbero infatti tempi e procedure (le firme di cinque consiglieri regionali) per iscrivere tra gli argomenti del Consiglio regionale del 12 novembre il progetto di legge a firma dei gruppi Sel e la Puglia per Vendola e che in terza commissione ha visto il contributo di numerosi emendamenti di consiglieri di altre forze politiche, riscuotendo il sì unanime dell’organismo consiliare.

Introna, inoltre, sottolinea la portata sociale dell’iniziativa, che “tocca un nervo scoperto della comunità civile e viene incontro al grido d’aiuto dei cittadini”. Il presidente del Consiglio regionale ricorda la petizione con 1281 firme di residenti del Quartiere Marconi-San Cataldo, “tra loro mamme e papà di alunni della elementare Marconi”, che nel protestare per l’evidenza del fenomeno del gioco d’azzardo nel proprio rione, hanno denunciato alle istituzioni l’imminente apertura di una sala giochi a ridosso di una scuola molto frequentata. “Sono i minori, gli anziani, i disoccupati, le fasce più deboli della società –  osserva il presidente Introna – da tenere al riparo dalla ‘tentazione’ di macchinette elettroniche mangiasoldi e sale dove l’illusione di sfidare la sorte e vincere (al contrario, ci si rimette desolatamente) alimenta un disturbo comportamentale preoccupante, un’autentica dipendenza, simile a quelle da alcol e stupefacenti”.

 

Di seguito il testo della proposta di legge “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)”

Art. 1
Finalità
1. Le finalità della presente legge sono dirette alla prevenzione, al trattamento terapeutico ed al recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d’azzardo patologico (GAP).

Art. 2
Ambiti di intervento
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia:
a) favorisce l’accesso delle persone affette da dipendenza dal gioco d’azzardo a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
b) favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo;
c) promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house.
d) favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro, e delle associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi del GAP.

Art. 3
Competenze delle Aziende sanitarie locali.
1. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate rientra nella competenza dei Dipartimenti delle dipendenze istituiti presso le Aziende sanitarie locali.
2. Presso ciascun Dipartimento per il trattamento delle dipendenze è previsto almeno un nucleo operativo specializzato nel trattamento terapeutico del GAP. Ulteriori nuclei operativi possono essere istituiti in correlazione alla densità abitativa del territorio di competenza e ad eventuali specifiche attività di monitoraggio, ricerca e studio della patologia.

Art. 4
Osservatorio regionale sul GAP.
1. È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
2. L’Osservatorio è composto dall’Assessore competente in materia, con funzioni di Presidente, e da un rappresentante per ciascun nucleo operativo istituito presso i Dipartimenti delle dipendenze, individuato dalle rispettive Aziende sanitarie locali.
3. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) relaziona annualmente sull’esito del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1;
c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.
4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito.

Art.5
Campagna informativa di prevenzione.
1. All’interno delle case da gioco, delle sale bingo, delle ricevitorie, delle agenzie ippiche e sugli apparecchi e congegni per il gioco deve essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale sono indicati:
a) il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
b) il numero verde di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c);
c) i recapiti dei nuclei operativi per il trattamento del GAP presso i Dipartimenti delle dipendenze;
d) un test di verifica che permetta una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere, in collaborazione con l’Osservatorio di cui all’articolo 4, iniziative di informazione sul territorio regionale sui rischi derivanti dal GAP, anche all’interno delle strutture scolastiche.

Art. 6
Sorveglianza sanitaria nelle case da gioco.
1. Presso ogni casa da gioco e sala bingo deve essere presente un’area dedicata all’informazione sulle attività di prevenzione con riferimento ai nuclei operativi previsti presso i Dipartimenti delle dipendenze istituiti da ciascuna Azienda sanitaria locale.

Art. 7
Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto.
1. Le Aziende sanitarie locali e i Dipartimenti delle dipendenze, di cui all’articolo 3, possono avvalersi, anche mediante apposita convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di auto-mutuo aiuto che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1.

Art.8
Norma finanziaria
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)” con una dotazione finanziaria per l’anno 2012 in termini di competenza e di cassa di € 100.000,00 alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “ Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione “ UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

 

Puglia, Commissione Consiglio Regionale approva proposta legge contro gioco d’azzardo