Nell’ambito dell’esame della Manovra 2025 in Commissione Bilancio della Camera, riportiamo di seguito: l’emendamento dei Relatori con il quale si propone un incremento del prelievo su scommesse e gioco online; l’articolo aggiuntivo del Governo che sopprime l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; i relativi subemendamenti. Va precisato che si tratta ancora di documenti in bozza, non corretti e aggiornati a oggi, 16 dicembre.
All’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. 3-ter.
3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.
I Relatori
Conseguentemente, sostituire l’articolo 66 con il seguente:
Art. 66
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
- Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità , nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche.
Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 3, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge. - In deroga all’articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l’impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze.
- A decorrere dall’anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.
- Una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche.
Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute. - L’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: «secondo le previsioni del comma 8» sono inserite le seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche».
- Il comma 133 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
- Il comma 946 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
- Per effetto di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
38.097. Governo
Art. 66
(Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d’azzardo)
Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con laviabilità , l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.».
b) in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
0.38.097.4. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto (M5S)
Art. 66
(Rifinanziamento del Fondo per il Gioco d’azzardo patologico)
Il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2025, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l’anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
0.38.097.6. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto (M5S)
All’articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, sostituire l’articolo 66 con il seguente:
Art. 66.
(Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d’azzardo)
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità , l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.
0.38.097.5. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto (M5S)
All’articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, capoverso Art. 66, sopprimere il comma 5.
0.38.097.3. Grimaldi, Zanella (AVS)
All’articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, capoverso Art. 66, sostituire il comma 9 con il seguente:
- Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotta di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
0.38.097.11. Bonetti (Azione)