Nell’ambito dell’esame della Manovra 2025 in Commissione Bilancio della Camera, è stato proposto l’accantonamento degli emendamenti 66.1, 66.2, 66.4, 66.17, 66.18 e 66.19 riguardanti il Fondo e l’Osservatorio sul gioco d’azzardo patologico. E’ stato invece formulato un invito al ritiro per l’emendamento 73.05 che chiedeva di incrementare il prelievo unico sugli apparecchi da gioco.
Nella serata di ieri, come noto, si è concluso il lavoro in Commissione, la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, tenutasi questa mattina, ha quindi stabilito che il testo approderà in aula giovedì alle 8 e in tarda mattinata sarà posta la fiducia che sarà votata venerdì. Discussione, dichiarazioni di voto e voto finale ci saranno entro venerdì in tarda serata.
Di seguito i testi degli emendamenti per cui è stato richiesto l’accantonamento o il ritiro:
ART. 66
Sopprimerlo.
* 66.1. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli (Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare)
* 66.2. Ciani, Vaccari, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli, Girelli, Stumpo (PD)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 66. (Rifinanziamento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico).
Il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
66.4. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa (M5S)
Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
** 66.17. Panizzut, Cattoi, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti (Lega)
** 66.18. Steger, Gebhard, Schullian (Misto)
** 66.19. de Bertoldi, Steger (Misto)
ART. 73
Dopo l’articolo 73, aggiungere il seguente: Art. 73-bis. (Fondo per l’incentivazione dell’aggregazione tra imprese)
- Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo per l’incentivazione dell’aggregazione tra imprese, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni euro a decorrere dall’anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese di nuove costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impieghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
- Il contributo di cui al comma 1 è erogato nell’esercizio finanziario successivo a quello di costituzione ed è riconosciuto sotto forma di un credito d’imposta pari al 30 per cento del capitale sociale. In ogni caso il credito d’imposta non può eccedere un importo pari a 2 milioni di euro.
- Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllavano direttamente o indirettamente la società soggette alla fusione, erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l’ulteriore fusione, dell’impresa beneficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi.
- Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo e di attuazione
del presente articolo. - Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell’incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiungimento dell’importo di 1.000 milioni di euro.
73.05. Marattin (Misto)