HomeAttualitàLegge di Bilancio 2025, ecco gli emendamenti sul gioco inammissibili

Legge di Bilancio 2025, ecco gli emendamenti sul gioco inammissibili

Si segnala che ci sono pervenute, in via informale, le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate in Commissione Bilancio della Camera nella seduta di oggi, venerdì 15 novembre alle ore 15.00, in riferimento alle 4.511 proposte emendative presentate alla Manovra 2025. Si comunica, inoltre, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame sarebbe stato fissato altresì per oggi, alle ore 18. Da fonti parlamentari, si apprende anche che l’esito di eventuali ricorsi dovrebbe essere comunicato domani, 16 novembre. Inoltre, non più tardi di mercoledì 20 novembre, a partire dalle ore 9, in Commissione Bilancio si dovrebbe procedere con la segnalazione di circa 600 emendamenti. In ultimo, si rammenta che l’approdo in Aula del provvedimento, al momento, è fissato per il 16 dicembre 2024.

Di seguito gli emendamenti sul gioco dichiarati inammissibili in ragione della materia trattata:

ART. 9

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (Esclusione dell’obbligo di accettazione della moneta elettronica per determinati acquisti effettuati all’interno delle rivendite di generi di monopolio)

1. All’articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « non trova applicazione », sono aggiunte le seguenti: « ai rivenditori di generi di monopolio nonché ai titolari di patentino, relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati, nonché per i pagamenti relativi all’acquistodi ricariche telefoniche, biglietti dei mezzi pubblici di trasporto, gratta e vinci, e per la partecipazione al gioco del lotto ».

9.023. Pella, Cannizzaro (FI)

ART. 14

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Possono essere mantenuti in esercizio, in assenza della verifica tecnica e della certificazione previste dall’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera a) e lettera c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati prima del 1° gennaio 2003, e gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14- bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alla lettera c-bis) e alla lettera c-ter) del medesimo articolo 110, comma 7, che risultano ancora installati alla data del 31 dicembre 2024, per i quali è stato rilasciato il nulla osta di messa in esercizio sulla base dell’autocertificazione prevista dalla rego lamentazione amministrativa adottata con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 7-ter del medesimo articolo 110. 1-ter. Con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità tecnico-amministrative attuative per la regolarizzazione degli apparecchi di cui al comma 1. 1-quater. Ai fini della regolarizzazione è corrisposta una somma una tantum di euro 200 per ciascun apparecchio.

14.5. Pella, Cannizzaro (FI)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7-quater sono aggiunti i seguenti commi: « 8. Si considerano apparecchiature per il gioco lecito quelle installate in sale dedicate utilizzate esclusivamente per offrire giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, erogati come contenuto digitale mediante accesso da remoto a piattaforme on line. Rientrano tra le predette apparecchiature le console di gioco e i simulatori con licenze d’uso specifico, qualora installati in esercizi aperti al pubblico, e i personal computer, purché rispondenti alle caratteristiche di cui ai successivi commi 8-bis e 8-ter. 8-bis. Le apparecchiature di cui al comma 8 sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di gioco, la formazione di classifiche e per la realizzazione del gioco simultaneo a distanza, nonché per l’aggiornamento delle memorie elettroniche e per operazioni di monitoraggio e controllo funzionali al gioco. Per finalità di controllo, sulle apparecchiature con architettura di tipo PC utilizzate per il gioco, la cronologia delle attività on line compiute è conservata per almeno 5 anni. Tutte le apparecchiature sono univocamente identificate e, per ognuna di esse, è specificamente indicato il numero di postazioni di gioco collegate. 8-ter. I giochi di abilità di cui al comma 8 possono essere di tipo sportivo o strategico. Le categorie dei giochi di abilità e le caratteristiche di ciascuna categoria sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I giochi di abilità sono classificati indicando l’età consigliata per il gioco e la tipologia di contenuti, secondo il sistema di classificazione Pan European Game Information (PEGI) o sistema equivalente, e sono messi a disposizione soltanto sulle piattaforme on line di cui al comma 8 e utilizzati esclusivamente sulle apparecchiature di cui al medesimo comma 8. A tal fine, i giochi devono essere provvisti di licenze d’uso specifiche per l’utilizzo negli esercizi aperti al pubblico e devono essere conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 8-quater. Le piattaforme on line di cui al comma 8 assicurano l’accesso da remoto solo ai giochi di cui al comma 8-ter e devono essere conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai fini di controllo, la cronologia delle attività on line intercorse tra la piattaforma e le apparecchiature per il gioco ad essa collegate è conservata per almeno 5 anni. 8-quinquies. Le apparecchiature di cui al comma 8 sono installate unicamente in sale dedicate, denominate sale LAN (local area network), conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne definisce le caratteristiche specifiche tenendo conto dei seguenti criteri: a) le sale possono ospitare esclusivamente i giochi senza vincita in denaro di cui ai precedenti commi 7 e 8; b) l’accesso alle sale è consentito a un pubblico anche minore di anni 18, garantendo il rispetto dell’accesso ai soli giochi consentiti per limiti di età, sulla base della classificazione del sistema Pan European Game Information (PEGI) o altro analogo; c) le sale devono essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all’articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; d) le sale devono avere un numero minimo di apparecchi o postazioni di gioco installati non inferiore a 20; e) le sale devono avere caratteristiche minime di organizzazione degli spazi in grado di consentire la percezione dello scorrimento del tempo. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero della salute, si provvede alla determinazione delle misure fisiche da adottare negli ambienti destinati a ospitare gli apparecchi e le apparecchiature di cui ai commi 7 e 7-quinquiesf) nelle sale non è consentita la raccolta di scommesse di qualsiasi tipo; g) è consentito l’utilizzo delle apparecchiature per la partecipazione a tornei, previa presentazione del relativo regolamento, secondo quanto stabilito con successivo provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale provvedimento stabilisce altresì le modalità di determinazione del relativo montepremi. ». 1-ter. Le apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le piattaforme on line, i giochi offerti tramite le medesime piattaforme e le sale dedicate sono soggetti a specifiche autorizzazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, disciplinate con provvedimento del direttore della medesima Agenzia e rilasciate previo versamento di una somma pari a 100 euro per ciascuna apparecchiatura di gioco utilizzata, 500 euro per ciascuna sala dedicata, 1.000 euro per ciascun gioco offerto, 5.000 euro per ciascuna piattaforma on line utilizzata. Le autorizzazioni hanno durata di due anni e sono rinnovabili. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 8, è richiesta la presentazione di una perizia tecnica giurata sottoscritta da un professionista iscritto all’Ordine degli ingegneri – sezione dell’informazione – che valuta, sotto la propria responsabilità, la conformità e la rispondenza dei giochi alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal comma 8-ter del citato articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dai relativi provvedimenti attuativi dell’Agenzi delle dogane e dei monopoli. Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è pubblicato e aggiornato l’elenco delle apparecchiature di gioco, dei giochi e delle piattaforme on line, nonché delle sale per i quali sono state rilasciate le autorizzazioni. 1-quater. I titolari delle piattaforme di gioco on line e le piattaforme stesse devono avere sede in uno Stato dello Spazio economico europeo. 1-quinquies. Il contenuto del gioco può essere reso disponibile in streaming, per l’eventuale raccolta di scommesse a distanza, esclusivamente dai titolari delle concessioni ai sensi del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, a integrazione dell’offerta sul gioco virtuale. Nelle sale dedicate è vietata la raccolta di scommesse di qualunque tipo. 1-sexies. Sono consentiti tornei fra giocatori che prevedono premi, anche in denaro, il cui valore massimo non può superare, per i premi non in denaro, il valore di 1.000 euro per ogni premio, e, per i premi in denaro, il valore di 10.000 euro per ogni premio. Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di determinazione de relativo montepremi. Le attività di controllo dei tornei sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai fini dei predetti controlli, l’organizzatore è tenuto alla presentazione del relativo regolamento, secondo quanto stabilito con successivo provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per la copertura degli oneri connessi al controllo dei tornei di cui al presente comma, è destinato all’Agenzia medesima l’8 per cento delle quote d’iscrizione. 1-septies. La partecipazione ai tornei che prevedono premi non in denaro è consentita anche ai minori di anni 14, previa autorizzazione genitoriale. In caso di tornei con premi in denaro, è ammessa la partecipazione esclusivamente ai giocatori maggiorenni 1-octies. I gestori delle sale di cui all’articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possono mettere a disposizione del minore di anni 14, non accompagnato, gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 8, dello stesso regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per un tempo superiore a 2 ore consecutive. Ferme le altre responsabilità previste dalla normativa vigente, il gestore delle sale dedicate è responsabile di eventuali danni o lesioni riportati nel corso delle attività di gioco da soggetti minori di anni 14. 1-novies. I gestori delle sale di cui all’articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i titolari e i gestori delle piattaforme on line, i proprietari e detentori delle apparecchiature e dei giochi di cui al comma 8 del medesimo articolo 110 devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) non aver riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro i minori, per reati di maltrattamento o violenza, per reati in materia di stupefacenti o reati collegati ad attività di stampo mafioso; b) non avere riportato condanne per reati riconducibili ad attività di gioco non lecito; c) non essere incorsi nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 1-decies. Al fine di disciplinare il gettito tributario connesso alle nuove forme di gioco senza vincita in denaro erogate come contenuto digitale usufruibile mediante accesso da remoto a piattaforme on line tramite le apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l’articolo 14-quinquies è aggiunto il seguente:

« Art. 14-sexies.

(Giochi senza vincita in denaro erogati mediante interfacce digitali)

Per il gioco senza vincita in denaro erogato come contenuto digitale usufruibile mediante accesso da remoto a piattaforme on line, tramite le apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfettario annuo è pari a 15.000 euro. È sottoposta a tassazione la singola apparecchiatura di cui all’articolo 110, comma 8, del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero la singola postazione di gioco, qualora l’apparecchiatura consenta l’accesso da remoto a più postazioni. Per i grandi simulatori e le relative singole postazioni di gioco la misura dell’imponibile medio forfettario annuo è pari a 30.000 euro. Sono soggetti passivi dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al comma 1, i soggetti esercenti attività d’impresa che mettono a disposizione nelle sale da loro gestite le apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ». 1-undecies. Alla Tariffa, di cui all’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il punto 4 è aggiunto il seguente: « 5 Erogazione di giochi senza vincita in denaro veicolati mediante piattaforme on line come contenuti digitali accessibil tramite le apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ». L’aliquota dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al punto 5 della Tariffa di cui all’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è pari all’8 percento della base imponibile media forfettaria. Per i tornei di cui al precedente comma 5, l’organizzatore è soggetto al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 1. 640, con un’aliquota pari all’8 per cento delle quote d’iscrizione. 1-duodecies. All’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente: « 9-quinquies. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative di settore, in materia di apparecchiature di cui al comma 8, sono previste le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque mette a disposizione o consente l’uso di apparecchi di cui al comma 8 per lo svolgimento di competizioni, manifestazioni, concorsi, tornei che prevedano premi in denaro in violazione delle prescrizioni di legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell’esercizio da trenta a novanta giorni. La stessa sanzione pecuniaria è applicata, altresì, all’organizzatore o promotore delle competizioni, manifestazioni, concorsi, tornei non autorizzati. La sanzione pecuniaria è raddoppiata se a tali competizioni è consentita la partecipazione di minori di anni 18; b) chiunque mette a disposizione o consente il gioco di cui al comma 8 in assenza di una o più delle autorizzazioni rispettivamente previste per gli apparecchi, i giochi, le piattaforme e le sale nei commi da 8-bis a 8-quinquies e nella relativa regolamentazione attuativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 50.000 per ciascun apparecchio e alla chiusura dell’esercizio da quindici a sessanta giorni; c) chiunque mette a disposizione o consente l’uso nelle sale di cui al comma 8-quinquies apparecchi con vincita in denaro o che si collegano a piattaforme non autorizzate che offrono giochi con vincita in denaro o scommesse è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000 per apparecchio e alla chiusura dell’esercizio da trenta a novanta giorni. Le presenti sanzioni sono triplicate nel caso in cui è consentito l’accesso al gioco con vincite in denaro ai minori di anni 18 e la sanzione della chiusura dell’esercizio è aumentata da quarantacinque a centottanta giorni; d) in caso di utilizzo di apparecchi o giochi o piattaforme, ancorché autorizzati, con caratteristiche o modalità difformi dalle disposizioni contenute nei commi da 8-bis a 8-quinquies e nella relativa regolamentazione attuativa, è disposta la sanzione amministrativa da euro 2.500 a 10.000 per ogni apparecchio, gioco o piattaforma e la chiusura dell’esercizio fino a trenta giorni ». 1-terdecies. Al fine di consentire la regolarizzazione di tutte le sale di cui all’articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già operanti sul territorio alla data di entrata in vigore della presente norma, il gestore della sala presenta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le seguenti informazioni: a) ragione sociale e sede legale; b) indirizzo della sala ove viene effettuata l’attività di offerta di gioco, senza vincita e premi in denaro, erogata come contenuto digitale mediante accesso da remoto a piattaforme on line, tramite apparecchiature; c) possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all’articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; d) possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 8 del presente articolo; e) dimensioni della sala e numero di apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 presenti o, qualora l’apparecchio o congegno consenta l’accesso da remoto a più postazioni, numero delle postazioni di gioco; f) piattaforme di gioco on line che erogano il gioco senza vincita in denaro utilizzate nella sala e relativi giochi offerti. 1-quaterdecies. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1-terdecies del presente articolo, oggetto di controllo successivo da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, consente alla sala di continuare transitoriamente l’attività fino al trentesimo giorno successivo alla data entro la quale saranno adottati dalla medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli i provvedimenti attuativi previsti dalla precedente comma 1-ter, previo pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14.6. Pella, Cannizzaro (FI)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) quelli meccanici ed elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a due euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita ».

14.7. Pella, Cannizzaro (FI)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All’articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è abrogato.

14.11. Pella, Cannizzaro (FI)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 5-bis è abrogato.

14.13. Pella, Cannizzaro (FI)

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Ulteriore selezione diritti di gioco « dormienti»)

Nelle more dell’attuazione dell’articolo 15 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, ai fini di ottemperare pienamente alle regole di libera concorrenza e insediamento previsti dalla normativa vigente europea, anche alla luce dello stato di fatto determinato da fonti di regolazione secondarie che non consentono la celebrazione delle gare, si procede alla assegnazione dei titoli « dormienti » risultanti dalla abrogazione del comma 5-bis, dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dei diritti di cui al comma 2 dell’articolo 38 della decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248, che risultano inutilizzati alla data dell’entrata in vigore della presente disposizione, tramite apposita procedura pubblica di selezione da espletarsi entro il 2025, secondo i valori stabiliti dall’articolo 14 e con modalità da definirsi con decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: +44.550.000;

2026: +42.750.000.

14.01. De Bertoldi, Steger (MISTO)

Di seguito gli emendamenti sul gioco dichiarati inammissibili per carenza di compensazione:

ART. 14

Al comma 1, lettere a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025. Conseguentemente: al medesimo comma 1: alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025; alla lettera c), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025; dopo il comma 1 aggiungere il seguente: La proroga di un anno è finalizzata all’indizione di nuove gare, da indire ed espletare entro il termine della stessa, per procedere entro il 1° gennaio 2026 con l’attribuzione delle nuove concessioni.

14.3. Grimaldi, Mari, Borrelli (AVS)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l’aliquota del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60 delle somme giocate. Al conseguente onere, pari a 280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2025 e 2026 e 2027.

14.10. Pella, Cannizzaro (FI)

Redazione Jamma
Redazione Jammahttps://www.jamma.tv/
Il quotidiano del gioco legale
Articoli correlati