“L’articolo 143 (Disposizioni diverse) riporta norme aventi carattere gestionale. (…) Inoltre il comma 16 stabilisce che le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004″. E’ quanto si legge nel dossier “Profili di interesse delle Commissioni Affari esteri e Difesa” del Servizio Studi di Camera e Senato, relativo alla Legge di Bilancio 2025.