Esteso fino al 15 giugno 2024 il riconoscimento, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, di una somma, a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. E’ quanto prevede l’articolo 9 della Legge di Bilancio 2024 all’esame del Senato.
“L’articolo 9 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
L’articolo 9, comma 1, prevede una misura a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, volta a garantire la stabilità occupazionale ed a sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.
Si osserva che la norma, nell’individuare la platea dei beneficiari nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, rinvia all’articolo 5 della legge n. 287/1991. Detta norma, al comma 1, distingue tali pubblici esercizi in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Detta misura consiste nel riconoscimento, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, di una somma, a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. La somma riconosciuta a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito.
Si osserva che un’analoga misura è stata in precedenza prevista (a favore, però, dei soli lavoratori del comparto turistico) dall’articolo 39-bis del D.L. n. 48/2023 per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023.
Il comma 1, nel far riferimento al lavoro notturno e straordinario, rinvia al D.Lgs. n. 66/2003, recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
Detto decreto fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, salvo demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno (art. 3). In ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro – calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro, sei o dodici mesi – non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di straordinario (art. 4). Il successivo articolo 5 prevede che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario debba essere contenuto e, in assenza di una regolamentazione da parte del contratto collettivo applicabile, richieda il previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e/o con riposi compensativi.
Quanto al lavoro notturno, posto che il periodo notturno è definito, all’articolo 1, comma 2, let. d), come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, il Capo IV del D.lgs. n. 66/2003 è dedicato al lavoro svolto in tale periodo. In particolare, l’articolo 13 prevede che il lavoro notturno non possa superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.
Il comma 2 prevede che detta somma sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendenti di importo non superiore, nel 2023, a 40 mila euro.
Il comma 3 prevede che il trattamento integrativo speciale sia riconosciuto dal sostituto d’imposta riconosca su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 6-ter del DPR n. 322/1998, richiamato dall’articolo 9, comma 3, i sostituti di imposta rilasciano un’apposita certificazione unica attestante l’ammontare complessivo delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica.
Il comma 4 consente al datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, di compensare il credito così maturato mediante l’istituto della compensazione.
L’articolo 17 della legge n. 241/1997 prevede che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Il comma 5 stima in 81,1 milioni di euro per l’anno 2024 gli oneri derivanti dal riconoscimento del suddetto contributo.”