Nel dossier relativo al dl “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (cosiddetto decreto Omnibus, ndr), realizzato dal Servizio Studi di Camera e Senato, viene effettuato un approfondimento sulla misura riguardante l’ippica, ossia la riduzione dell’IVA al 5% sulla compravendita dei puledri, inserita nell’articolo 5.
Di seguito tutti i dettagli:
“Articolo 5, commi 4 e 5 (Modifiche alla disciplina in materia IVA – cessioni cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita)
L’articolo 5, commi 4-5, allo scopo di sostenere la filiera equina, dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate, a seguito di una modifica al Senato, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita, nonché le modalità di copertura del conseguente minor onere.
Con l’espressa finalità di sostenere la filiera equina, l’articolo 5, comma 4, introduce quindi il numero 1-octies) alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Nello specifico, a decorrere dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge), si rende applicabile l’aliquota IVA del 5 per cento – in luogo di quella ordinaria del 22 per cento – alle cessioni di cavalli vivi che soddisfano determinati requisiti:
a) destinazione a finalità diverse da quelle alimentari;
b) cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita (termine modificato al Senato. Il testo del decreto-legge prevedeva un termine di diciotto mesi dalla nascita).
Il successivo comma 5 dispone sulle modalità di copertura del minor gettito derivante dalla misura de qua, stimabile nella misura di 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e di 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. In particolare, secondo la disposizione in commento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024.
Con riguardo alla stima del minor onere conseguente alla misura in commento, nella Relazione tecnica si precisa che, al fine di valutare gli effetti dell’accoglimento della modifica, sono state analizzate le dichiarazioni IVA per l’anno di imposta 2022 relativamente ai codici di attività 01.43.00 (allevamento di cavalli e altri equini) rilevando una perdita di gettito complessiva pari a 3,08 milioni di euro, a regime, in considerazione delle operazioni oggetto dell’intervento precedentemente assoggettate all’aliquota ordinaria del 22 per cento”.