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Il CDM approva Decreto Testo Unico sanzioni tributarie. Le violazioni su imposta intrattenimenti e casinò (TEST0)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare il 22 luglio 2024 un Decreto legislativo relativo al testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali che persegue la finalità di:

  1. puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  2. coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  3. abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico raccoglie: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega. Il testo tiene conto, altresì, delle modifiche recate dal decreto legislativo concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale – in attuazione dell’articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023 – approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.

In Decreto in questione, come Jamma ha potuto verificare esaminando la bozza approdata in Consiglio dei Ministri, interessa anche imposta sugli intrattenimenti e case da gioco. Nello specifico:

Capo II

Sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti

ART. 58

Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l’annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso

(articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

1. Per l’omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione pari al 60 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 300. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nell’annotazione un’imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione pari al 90 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all’articolo 2 e quella di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell’ammontare dell’imposta con un minimo di 150 euro.

3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l’emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al 60 per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato con un minimo di euro 300. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

ART. 59

Altre violazioni

(articolo 33 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:

a) l’irregolare certificazione dei corrispettivi;

b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;

c)l’omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;

d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;

e) l’omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività;

f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

g) l’omessa o infedele fornitura dei dati di cui all’articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

h) l’omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente.

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