(Jamma) L’emendamento appare, scompare e poi alla fine riappare. È successo ad un emendamento prima presentato, poi ritirato, poi ripresentato, ancora ritirato e all’ultimo istante votato e approvato. A presentarlo è stata la vice presidente del gruppo Federica Chiavaroli (Nuovo Centro Destra), a votarlo 142 senatori, molti dei quali esponenti di un Partito Democratico.
Che cosa prevede questo emendamento? Prevede che: Comuni o Regioni che si dotano di norme restrittive contro il gioco d’azzardo, qualora diminuiscano le entrate dell’erario subiranno tagli ai trasferimenti per l’anno successivo. Tagli che verranno interrotti solo quando le norme e regolamenti verranno ritirati. L’emendamento inoltre prevede che i concessionari ai quali vengono ritirate le concessioni per gravi colpe, godano del diritto di continuare il proprio esercizio per 90 giorni. In seguito il subentro a quelle licenze verrà garantito a chi è già titolare di altre licenze.
Di seguito il testo integrale dell’emendamento
1.150
Chiavaroli
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti commi:
«20-bis. In ragione dei rilevanti e prevalenti interessi pubblici coinvolti, inerenti all’ordine pubblico, alla sicurezza, alla tutela della salute e del gettito erariale, in caso di interruzione anticipata per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, disposte dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di assicurare una tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di otificazione all’Amministrazione del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all’atto della revoca ovvero della decadenza persistono nei riguardi delle societa` gia` concessionarie, le quali continuano residualmente ad operare con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtu` della concessione; per il medesimo periodo di tempo le altre societa` concessionarie, che a questo titolo gia` dispongono di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in proporzione al numero di – quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione gia` riconosciuti alla societa` revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro e pan al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole alla Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, l’opzione di subentro nell’eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi non optati alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono di diritto senza alcun diritto della societa` gia` concessionaria alla restituzione delle somme corrispettive per essi originariamente versate ovvero di loro residue quote. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali a stata esercitata l’opzione sono rilasciati alla societa` subentrate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni mentre i corrispondenti versamenti delle societa` optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi della societa` gia` concessionaria; i contratti con i proprietari di apparecchi di cui di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonche´ i contratti per la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data del giudicato favorevole all’Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento, si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni.
La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritta dei nullaosta di esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali e` senz’altro inibito l’uso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuova nulla-osta.
20-ter. Le disposizioni di cui al comma 20-bis si applicano altresı` in caso di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di societa` gia`titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui all’alinea del predetto comma 20-bis.
20-quater In coerenza con il principio di perequazione ed equilibrio finanziari tra livelli di governo, ed in attuazione dello stesso, qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l’assetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo sono attuate riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi in misura corrispondente all’entita` delle predette minori entrate ovvero maggiori spese. Le riduzioni cessano a decorrere dal momento nel quale tali interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l’assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici. Le disposizioni del presente comma costituiscono, nei confronti degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, principi generali di coordinamento della finanza pubblica.
20-quinquies. La disposizione di cui all’articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei principi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento. temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta della attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della ,procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all’esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano già concessionari e che è stato posto dall’Amministrazione a base della medesima procedura selettiva.