“Il comma 4 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5% alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita. Al fine di valutare gli effetti dell’accoglimento della modifica sono state analizzate le dichiarazioni IVA per l’anno di imposta 2022 relativamente ai codici di attività 01.43.00 (allevamento di cavalli e altri equini) e sono stati estratti i dati relativi all’imponibile delle operazioni al 22%, nonché è stata operata la ripartizione tra operazioni verso consumatori finali e verso le partite IVA del quadro VT della dichiarazione. È stato, inoltre, tenuto conto della ripartizione tra regime IVA normale e regime IVA speciale ed è stato applicato il differenziale di 17 punti percentuali al solo regime speciale. Da tali elaborazioni è stata stimata una perdita di gettito pari a 0,69 milioni di euro relativa alla parte di contribuenti che applicano il regime IVA speciale; per la parte relativa ai contribuenti che applicano il regime IVA normale, invece, si è tenuto conto delle sole cessioni fatte nei confronti dei consumatori finali (stimata in ragione del 41,97%) e si è applicato il differenziale di 17 punti percentuali al valore così determinato ottenendo una perdita di gettito pari a 2,39 milioni di euro”.
E’ quanto si legge nella relazione tecnica aggiornata, realizzata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, sul DL 113/2024 “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (cosiddetto decreto Omnibus, ndr), già approvato dal Senato.
“Nel complesso, pertanto, sul comma 4 si conferma che in riferimento alla modifica normativa in esame, si stima una perdita di gettito annua di 3,08 milioni di euro dal 2025, mentre si è stimata in 1,54 milioni di euro la perdita per l’anno 2024 prevedendo l’entrata in vigore del provvedimento in corso d’anno. Si segnala – prosegue la relazione tecnica – che il termine del “31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita”, relativo alla condizione che consente la vendita di cavalli con l’applicazione dell’IVA agevolata al 5%, è il risultato di una modifica in sede parlamentare rispetto all’originario termine di 18 mesi. Tale condizione, che potrebbe risultare sia ampliativa sia restrittiva, a seconda dell’effettivo mese di nascita dell’animale all’interno dell’anno, non è stata presa in considerazione al momento della quantificazione degli effetti finanziari come sopra indicati. Infatti, sono state considerate prudenzialmente tutte le operazioni di cessione dei cavalli con IVA al 22 per cento facenti capo ai soggetti interessati, individuati con il codice di attività ATECO 01.43.00, senza operare una distinzione in base ai mesi di vita del puledro (dato non desumibile dalle dichiarazioni IVA). Il comma 5 indica che al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle Finanze che presenta la necessaria disponibilità”.