Dipendenza da gioco. Oggi alla Camera il via all’esame di quattro disegni di legge

(Jamma) Prende il via oggi in Commissione Affari Sociali della Camera l’esame di quattro disegni di legge in materia di prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico. Si tratta di due proposte dell’onorevole Paola Binetti, dell’onorevole Fucci e Mongiello.

I punti chiave del mio disegno di legge in discussione, fa sapere l’onorevole Binetti, relatrice, sono misure dure contro illegalità e pubblicità regolamentata.

 

 

Contenuto delle proposte di legge. Proposta di legge A.C. 101 Binetti

 

La proposta di legge A.C. 101 (Binetti e altri), composta da 6 articoli, detta norme in materia di gioco d’azzardo finalizzate essenzialmente alla prevenzione cura e riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico e dei loro familiari e, più in generale, alla protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili (articolo 1). A tal fine l’articolo 2 fornisce una definizione di gioco d’azzardo patologico, considerando affetti da tale patologia i soggetti nei quali è ravvisabile, conformemente alla definizione fornita dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la perdita di controllo sul prprio comportamento da gioco, che induce i soggetti alla coazione a ripetere e a tenere condotte compulsive tali da arrecare un grave deterioramento della loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze, quali la tossiciodipendenza e l’alcolismo. L’articolo 3 è diretto ad inserire i disturbi e le complicanze derivanti dal gioco d’azzardo patologico nei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali (di cui all’articolo 59, comma 44, della legge n. 449/1997). Viene quindi previsto un aggiornamento dei LEA attualmente in vigore, prevedendo che il d.p.c.m. 29 novembre 2001, venga modificato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della salute.

 

 In proposito va ricordato che la procedura per la definizione dei livelli essenziali di assistenza è stata disciplinata dall’art. 6 del D.L. n. 347/2001 – Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria -, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001, in applicazione dell’Accordo dell’8 agosto 2001 tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, prevedendo l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sembrerebbe quindi opportuno adottare la medesima procedura per le modifiche dei L.E.A.

Va inoltre ricordato che l’articolo 5 del D.L. 158/2012 ha previsto l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con prioritario riferimento alle malattie croniche ed, alle malattie rare. Viene prevista l’emanazione, entro il 31 dicembre 2012, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura si prevede l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia. Lo schema di decreto è attualmente all’esame della Conferenza Stato-regioni..

 

La certificazione della diagnosi di gioco d’azzardo patologico, rilasciata dai presidi socio-sanitari pubblici individuati dalle regioni, dà diritto:

  • all’esenzione della partecipazione al costo della spesa sanitaria;
  • all’immediato accesso alle strutture dei presìdi regionali per la valutazione e la diagnosi, l’assistenza e il ricovero, ove necessario, in centri specializzati nella cura della patologia;
  • all’applicazione di misure alternative al carcere per i reati connessi al gioco d’azzardo patologico;

A tale proposito va rilevato che in applicazione del principio di legalità di cui all’articolo 25 della Costituzione andrebbero definite in maniera più puntuale sia le fattispecie di reato connesse al gioco d’azzardo patologico che le misure alternative al carcere applicabili a queste ultime. In proposito, infatti, occorre far riferimento agli articoli 47 e ss. della legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

  • all’esenzione dalla partecipazione al costo per l’acquistodei presìdi necessari al trattamento del gioco d’azzardo patologico e alla tutela della qualità della vita. 

Spetta ai dipartimenti di salute mentale (DSM) delle ASL, in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze (SerD) o attraverso strutture private idonee, di assicurare prestazioni ambulatoriali,  semiresidenziali, residenziali e domiciliari diagnostiche, terapeutiche riabilitative e socio-assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consenta che esse possano essere erogate in regime di non ricovero.

Va osservato che la disposizione in commento non precisa i criteri per qualificare l'”idoneità” delle strutture private, non prevedendo quale requisito necessario di esse l’accreditamento.

Al fine di incrementare le risorse destinate alla cura e riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico l’articolo 4 riduce dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e concessionari proprietari o detentori degli apparecchi o terminali che si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, nonché di quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’  articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Le norme di attuazione di tale disposizione sono definite, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AMSS). Al medesimo scopo vengono destinate le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 5 del successivo articolo 6.

L’articolo 5 prevede l’istituzione presso il Ministero della salute, con regolamento da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, dell’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e che svolge la sua attività in collaborazione con le regioni. L’Osservatorio ha compiti di monitoraggio sul fenomeno della dipendenza patologica da gioco d’azzardo, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici e ai fattori di rischio e redige annualmente un rapporto sull’attività svolta nel quale potrà anche indicare le proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali sul territorio nazionale. Oltre a ricerche cliniche e progetti di prevenzione l’Osservatorio può promuovere campagne informative a tutela dei consumatori anche mediante l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa. Oltre al sopracitato rapporto è compito dell’Osservatorio redigere annualmente – in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze e con i concessionari e i soggetti gestori – una relazione, sull’evoluzione del comparto dei giochi che individui le tendenze predominanti a livello nazionale ed europeo. Il documento indicherà anche le iniziative e i programmi da attuare per la tutela dei diritti dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili.

L’articolo 6 prevede misure di contrasto del fenomeno, prescrivendo specifici divieti per la cui violazione vengono comminate sanzioni amministrative.

Va osservato in via preliminare che gran parte dei divieti e delle conseguenti sanzioni definiti dall’articolo in esame sono già prescritti dall‘articolo 24 del D.L. 98/2011 e dall’articolo 7, comma 8, del D.L. 158/2012. In tal senso si fa rinvio all’illustrazione contenuta nel “quadro normativo”.

Dopo aver posto il divieto di partecipazione ai giochi con vincite in denaro ai minori di anni diciotto, l’articolo in esame punisce il titolare dell’esercizio che viola tale divieto, consentento la partecipazione a soggetti minorenni, con la sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro nonché con la chiusura dell’esercizio da dieci a trenta giorni. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni anche non continuative del divieto è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa. Per l’applicazione delle sanzioni la competenza spetta all’ufficio territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze- AAMS, in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito, mentre per le opposizioni ai provvedimenti emessi da quest’ultimo la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio emanante. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore

Allo scopo di rafforzare l’effettività del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro viene demandato ad un decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l’introduzione obbligatoria di meccanismi idonei a bloccare automaticamente l’ingresso dei minori ai giochi imediante l’inserimento negli apparecchi di gioco di sistemi di filtro richiedenti l’uso della carta d’identità elettronica, della tessera sanitaria e del codice fiscale. Viene inoltre prescritto che ciascun apparecchio debba recare avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo patologico, delle quali vengono definite contestualmente alcune caratteristiche (le altre al decreto).

La violazione dell’obbligo da ultimo citato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro e da 10.000 a 100.000 in caso di recidiva.

 

Proposta di legge A.C. 102 Binetti

 

La proposta di legge A.C. 102 (Binetti e Buttiglione), presenta un contenuto in parte analogo alla proposta di legge A.C. 101 sopra illustrata. La finalità del provvedimento, indicata all’articolo 1, è quella della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da dipendenze comportamentali e da disturbi da gioco d’azzardo patologico e del sostegno alle loro famiglie. L’articolo 2  individua i soggetti affetti da disturbi da gioco d’azzardo patologico come coloro che perdendo il controllo sul comportamento orientato al gioco ne diventano dipendenti evidenziando complicanze psicopatologiche e un grave deterioramento del funzionamento psicosociale. Viene poi fornita la definizione di dipendenze comportamentali indicandosi con tale termine le forme di dipendenza patologica creata non da sostanze psicoattive ma da oggetti o attività dotati di proprietà gratificanti  e idonei a rinforzare la motivazione del soggetto a restare in contatto con essi usandoli in modo compulsivo.  L’articolo 3, di contenuto analogo all’omonimo articolo della pdl A.C. 101,  inserisce i disturbi e le complicanze derivanti dal gioco d’azzardo patologico nei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, prevedendo un conseguente aggiornamento del d.p.c.m. del 2001 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Quanto ai diritti conseguenti alla certificazione di disturbo da gioco d’azzardo patologico,  rispetto al contenuto della pdl A.C. 101, manca la previsione dell’applicazione di misure alternative al carcere per i reati connessi al gioco d’azzardo patologico. Viene invece previsto che la suddetta certificazione consente l’assistenza scolastica. Analogamente alla proposta di legge in precedenza illustrata l’articolo 4 prevede le varie tipologie di prestazioni assicurate dai presìdi regionali, convenzionati con i dipartimenti di salute mentale in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze prevedendo, in aggiunta a quanto sopra esposto, l’attuazione di meccanismi per garantire la reperibilità degli operatori, la disponibilità di centri diurni di ospitalità, la presenza, all’interno dei DSM; di specifici ambulatori per i pazienti affetti da disturbo d’azzardo patologico. Per garantire risultati omogenei sul territorio nazionale l’articolo 5 rimette ai presìdi regionali accreditati l’effettuazione delle diagnosi di disturbo da gioco d’azzardo patologico sulla base dei protocolli diagnostici di cui al successivo articolo 6. Si prevede un aggiornamento del’attività diagnostica dei presìdi in base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche allo scopo di effettuare diagnosi precoci che consentano interventi preventivi, di intervenire in modo appropriatio rispetto alle varie situazioni, di ampliare l’applicabilità delle procedure riabilitative. Viene poi previsto che la certificazione emessa dai presìdi sulla base della diagnosi ha validità nel tempo e su tutto il territorio nazionale fino a certificazione che attesti il recupero del soggetto affetto. Viene rimesso al Ministero della salute dall’articolo 6 il compito di redigere appositi protocollli diagnostici, entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, avvalendosi di una commissione di esperti. Spetta ancora al Ministero individuare centri d’eccellenza per l’attività clinica relativa ai disturbi da dipendenza comportamentale e appositi fondi per la ricerca scientifica in questo campo.

Con l’aggiunta di un comma 2-bis all’articolo 74 del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. n. 115/2002, l’articolo 7 garantisce il gratuito patrocinio ai soggetti affetti da disturbi da gioco d’azzardo patologico nei procedimenti civili relativamente all’azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dai reati commessi dai soggetti medesimi.

Pertanto il gratuito patrocinio viene assicurato a tali soggetti indipendentemente dal fatto che gli stessi siano non abbienti, o che le loro ragioni non siano manifestamente infondate, come richiesto in linea generale dai commi 1 e 2 del citato articolo 74 come condizione per ottenere il gratuito patrocinio nei processi penali, civili, amministrativi, contabili, tributari e negli affari di volontaria giurisdizione. L’articolo 8 prevede,  entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, la promozione di campagne informative nelle scuole, sulle conseguenze del gioco d’azzardo, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, da parte del Ministro della salute di concerto con altri Ministeri competenti. Le campagne devono anche includere strumenti educativi per fornire ai giovani strumenti di autodominio in grado di mantenere i giochi entro il limiti di giochi responsabili. Viene poi istitutio dall’articolo 9 l’Osservatorio nazionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d’azzardo patologico al quale è annesso un centro studi di aggiornamento sulle cause, sull’estensione, sulla rilevazione e sul trattamento della patologia. L’articolo 10 include tra le cause in presenza delle quali il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo può essere differito fino a 18 mesi, la circostanza che il soggetto sia affetto da disturbi da gioco d’azzardo patologico. In tal senso viene introdotta una modifica all’articolo 6, comma 5, secondo periodo della legge n. 431/1998.

Il comma 5 citato prevede che il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.

Infine l’articolo 11, a decorerrere dal 2013, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute il fondo per le famiglie dei soggetti affetti da disturbi da gioco d’azzardo patologico.

Va osservato che non vengono indicate le modalità di finanziamento del Fondo di nuova istituzione.

 

 

Proposta di legge A.C. 267

 

La proposta di legge A.C. 267 (Fucci) – analogamente alla proposta di legge A.C. 433 -, interviene essenzialmente con finalità di prevenzione della ludopatia dettando norme concernenti l‘etichettatura dei tagliandi delle lotterie e prevedendo campagne di informazione e di educazione sugli effetti del gioco sulla salute dei cittadini. L’articolo 1 rimette all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l’ausilio di una commissione di esperti istituita presso l’Agenzia medesima e  in accordo con il Ministero della salute, il compito di stabilire il contenuto dei messaggi che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, debbono riportare i tagliandi delle lotterie poste in vendita, stabilendo, in ogni caso che essi debbano riportare informazioni ben visibili ai consumatori sui rischi del gioco d’azzardo. I messaggi devono anche essere riprodotti, su appositi cartelli, nelle sale con regolare concessione del gioco d’azzardo dislocate sul territorio nazionale e sono pubblicati sui siti telematici autorizzati al gioco. L’articolo 2 pone il divieto della propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo sul territorio nazionale, stabilendo, per la sua trasgressione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. I proventi delle sanzioni amministrative, che confluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono destinati al finanziamento delle campagne di informazione e di educazione di cui all’articolo 3 della legge. L’articolo 3 prevede che il Ministero dell’istruzione, dell”Università e della ricerca di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, predisponga campagne di infomazione nei mezzi di comunicazione e di educazione sul gioco e le scommessa da realizzare nelle scuole. L’articolo 4 dispone sugli oneri derivanti dall’attuazione della legge stimati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

 

 

 Proposta di legge A.C. 433

 

La proposta di legge A.C. 433 (Mongiello e altri), dopo aver individuato all’articolo 1 la finalità perseguita nella tutela della salute dei cittadini dai danni della dipendenza da gioco mediante l’adozione di misure in tema di etichettatura e la messa a punto di campagne informative, provvede a definire in modo diretto, all’articolo 2, una serie di caratteristiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, devono possedere i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico.  Vengono precisati sia i contenuti delle avvertenze – dirette ad evidenziare i rischi derivanti dal gioco eccessivo – che le modalità con cui le stesse devono essere stampate sui tagliandi. Esse devono essere apposte su tutti i prodotti destinati alla vendita nel territorio nazionale, anche nei negozi situati in stazioni di confine autorizzati alla vendita in esenzione di tributi, di cui all’articolo 128 del D.P.R. n. 43/1973, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.  Tuttavia i tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2013 e privi delle caratteristiche prescritte possono essere venduti fino a esaurimento delle scorte. Ai sensi dell’articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2014 spetta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti e le associazioni nazionali aventi tra i princìpi statutari la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco, la predisposizione di campagne informative ai cittadini per diffondere la consapevolezza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo. Per analoghe finalità, di concerto anche con il Ministero dell’istruzione, dell”Università e della ricerca, campagne  di educazione per la tutela dei danni connessi al gioco e alle scommesse sono messe a punto anche nelle scuole. Per riservare una specifica attenzione alla tutela della salute dei minori dai danni derivanti dal gioco vengono considerati tra i progetti ammessi al finanziamento del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge n. 285/1997, anche quelli che favoriscono l’informazione e la prevenzione mirata a ridurre i danni alla salute derivanti dal gioco (art. 4).

Va osservato che, per finalità di coordinamento normativo, sembrerebbe preferibile una modifica testuale dell’articolo 3 della legge n. 285/1997 in modo da inserire i progetti citati tra quelli finanziabili attraverso il Fondo.

Infine l’articolo 5 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento quantificando in 10 milioni di euro per cisacuno degli anni 2014 e 2015 gli oneri derivanti dall’attuazione della legge.