(Jamma) “Se le concessionarie di giochi d’azzardo dovessero rifiutare la sanatoria prevista nel decreto Imu, sarà il Ministero dell’Economia e delle Finanze ad emanare entro il mese di novembre 2013 l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, e l’aumento delle accise, in misura tale da assicurare il conseguimento degli obiettivi posti”. Così ha dichiarato ieri Marco Causi (PD) relatore per la VI Commissione del Decreto Imu in occasione dell’esame del testo presso le commissioni riunite Finanze e Bilancio.
“La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge – ha spiegato Causi – afferma che il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è quello relativo all’impugnazione, da parte dei concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 214/2012, depositata in data 17 febbraio 2012. Si tratta della condanna al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica. Dal dispositivo della sentenza risulta che i dieci concessionari sono stati condannati al risarcimento per un importo complessivo pari a 2.475.000.000 euro.
La relazione tecnica evidenzia che «la definizione agevolata comporta un effetto finanziario positivo di circa 600 milioni di euro per il 2013».
Tali effetti sono considerati dall’articolo 15, comma 3, a copertura degli oneri: infatti la lettera e) indica maggiori entrate pari 600 milioni per il 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 14, che sono conseguentemente riportati nel prospetto relativo agli effetti finanziari del provvedimento.
Considerato che il potere discrezionale del giudice sul quantum della somma da versare per la definizione del giudizio è limitato solo dalla previsione normativa della soglia minima sotto la quale la stessa somma non può essere fissata, l’effetto finanziario potrebbe essere superiore.
Quanto alla qualificazione in termini positivi di tale effetto va tenuto presente che la sua valutazione va effettuata in relazione alla quantificazione del danno erariale accertato.
In relazione alle norme di copertura recate dall’articolo 15, segnala il comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata del contenzioso di cui all’articolo 14 e dalle maggiori entrate IVA determinate dalle disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali di cui all’articolo 13. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati, – ha concluso – il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, e l’aumento delle accise, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell’aumento degli acconti per l’anno 2013”.