Pubblichiamo il testo integrale dell’articolo 14 del testo di decreto attuativo del provvedimento di attuazione di riordino del gioco pubblico che potrebbe essere adottato da Consiglio dei Ministri entro il 3 novembre prossimo. Il testo di seguito è ancora una bozza e quindi non in vigore.
Art. 12
(Rete telematica)
L’Agenzia adotta le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operatività la propria rete telematica ovvero l’infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione che persegua la salvaguardia e la tutela degli interessi generali dell’ordine pubblico, della sicurezza, dell’affidamento dei giocatori, nonché di una diffusione e sviluppo sostenibili dell’offerta di giochi pubblici.
Art.13
(Punti vendita ricariche)
1. L’Agenzia istituisce e tiene l’albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività. 2. L’iscrizione all’albo comporta il pagamento preventivo all’Agenzia di un importo annuale pari a euro cinquanta e, avvenuta l’iscrizione, il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’albo. 3. L’iscrizione all’albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite. 4. Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche adottato dal concessionario è trasmesso all’Agenzia per la verifica della conformità dei relativi contenuti alle disposizioni.