La deputata FI-PPE, Rosaria Tassinari, ha presentato un’interrogazione a risposta in Commissione Finanze della Camera sulla revisione della disciplina dei concorsi a premio promossi da associazioni e comitati senza fini di lucro.
Di seguito il testo:
“Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che: ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, sono consentite le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; il comma 2 del medesimo articolo 13 dispone che: a) la lotteria gestita da organizzazioni non lucrative è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive; b) la tombola promossa dalle medesime associazioni è invece consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42; c) le pesche o i banchi di beneficenza gestite dagli stessi soggetti sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69;
va considerato che sono ormai trascorsi più di vent’anni dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 2001 e che le suddette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie delle organizzazioni non lucrative di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 –:
se intenda adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a realizzare la revisione della disciplina dei concorsi a premio promossi da tali associazioni e, in particolare, la revisione dei massimali per le lotterie, le tombole e le pesche o i banchi di beneficenza di tali soggetti, innalzando soprattutto il tetto dell’importo complessivo dei biglietti che possono emettere per le lotterie.
se intenda adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a realizzare la revisione della disciplina dei concorsi a premio promossi da tali associazioni e, in particolare, la revisione dei massimali per le lotterie, le tombole e le pesche o i banchi di beneficenza di tali soggetti, innalzando soprattutto il tetto dell’importo complessivo dei biglietti che possono emettere per le lotterie”.