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Bando gara concessioni online, Commissione Ue all’Italia: “Per Malta ingiustificate deviazioni ai principi comunitari in progetto di regole tecniche”

L’Italia ha pochissimi giorni per rispondere alla richiesta di chiarimenti avanzata da Malta con il parere circostanziato al progetto di regole tecniche concernente le “Regole tecniche relative al rapporto di concessione per l’esercizio e la raccolta dei giochi online”.

Lo hanno sottolineato i funzionari della Commissione Europea con l’invio del parere in questione alle Commissioni Finanze e Politiche dell’Unione europea del Senato e della Camera.

Alla base del parere circostanziato di Malta c’è, sostanzialmente, una contestazione circa il fatto che l’Italia, attraverso le condizioni poste al bando di gara, voglia in sostanza riservare “esclusivamente ai concessionari italiani” l’accesso al mercato, sottolinea la Commissione europea.

Le preoccupazioni, espresse nel parere circostanziato, riguarderebbero la scarsa trasparenza riguardo a determinati requisiti stabiliti nel progetto di regole tecniche,  e le motivazioni a sostegno dell’introduzione dei requisiti stessi.

E’ proprio la mancanza di trasparenza, secondo i tecnici maltesi, fa sapere la Commissione Europea all’Italia, a dimostrare la mancanza dello spirito “della direttiva 2015/1535”, ovvero quella che di fatto dovrebbe garantire la libera concorrenza.

“Malta ritiene che questo abbia a sua volta comportato un ostacolo alla libera prestazione di servizi”.  Gli effetti di una serie di requisiti stabiliti nel progetto di regole tecniche rimangono poco chiari a Malta solo se adeguatamente chiariti dalle autorità italiane tutti i potenziali soggetti interessati alla concessione saranno “in grado di effettuare un’adeguata valutazione del progetto di regole tecniche”.

Malta ha rilevato però anche una serie di “inesattezze presenti nel progetto di regole tecniche”, che ne compromettono la chiarezza. Una di queste riguarderebbe i

termini definiti in grassetto non applicati in modo coerente ovunque nel progetto di

regole tecniche e il riferimento a determinate norme tecniche che non sono chiaramente identificate.

Si parte dalla definizione specifica del termine “concessionario fornitore di servizi, per cui Malta non ha compreso quali servizi specifici siano stati riservati nell’ambito della concessione italiana di gioco a distanza o in altro modo.

Sulla base delle informazioni fornite Malta è stata indotta a pensare che i servizi di gioco d’azzardo B2B possano essere fornita solo da un “concessionario fornitore di servizi”. Pertanto tali servizi di gioco d’azzardo B2B sono riservati esclusivamente a un soggetto che ha ottiene una concessione italiana di gioco a distanza (business-to-customer) e a sua volta fornisce anche servizi di gioco d’azzardo B2B nell’ambito della stessa concessione ad altri concessionari italiani.

Da qui la presunta incompatibilità con il principio della libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 del TFUE.

Malta esprime forti preoccupazioni in relazione alla struttura proposta che

assumerà la concessione italiana per il gioco a distanza. Sulla base delle disposizioni stabilite nel progetto di regole tecniche, gli operatori di gioco d’azzardo B2B che intendono fornire i loro servizi ai concessionari italiani devono prima ottenere una concessione che è rilasciata al solo scopo di offrire servizi di gioco d’azzardo business-to-consumer. Oltre a ciò, tali operatori di gioco d’azzardo B2B sarebbero

necessariamente tenuti a modificare potenzialmente il loro corso principale di attività e ottenere una concessione relativa esclusivamente all’offerta di servizi di gioco d’azzardo B2C, al fine di fornire i loro servizi di gioco d’azzardo B2B ad altri concessionari italiani. Non si tiene in debita considerazione il fatto che tali operatori di gioco d’azzardo B2B potrebbero già essere autorizzati in un altro Stato membro e in questo modo aver già soddisfatto vari requisiti durante la procedura di autorizzazione di tale Stato membro.

Tutto questo discriminando la piccola e media impresa concentrata e specializzata nella fornitura di servizi di gioco d’azzardo B2B.

Secondo Malta gli operatori di giochi d’azzardo B2B autorizzati e stabiliti in un altro Stato membro saranno limitati dall’esercitare la loro libertà ai sensi della direttiva europea, una restrizione che Malta ritiene inutile e sproporzionata.

Malta aggiunge che “è pacifico che la normativa di uno Stato membro che vieta a prestatori quali [operatori di giochi d’azzardo on line], stabiliti in altri Stati membri

di offrire servizi sul territorio del detto Stato tramite Internet, costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi”.

L’Italia deve insomma garantire che tali restrizioni siano imposte in modo trasparente, non discriminatorio, proporzionato e coerente. Le giustificazioni addotte per tale

restrizione devono inoltre essere corredate da un’analisi dell’opportunità e della proporzionalità della misura restrittiva perseguita.

È opportuno ricordare che, in tale contesto, i motivi imperativi di interesse generale stabiliti dalla CGUE non sono così facilmente trasferibili da giustificare l’introduzione di una misura nazionale che limiti l’offerta di servizi da parte degli operatori di giochi d’azzardo B2B, a causa della loro mancanza di interazione diretta

con i giocatori.

Pertanto, Malta si trova con un maggiore senso di incertezza sulla necessità

di attuare una misura nazionale così restrittiva nei confronti degli operatori di gioco d’azzardo B2B, a causa dei rischi limitati per i giocatori associati alla fornitura dei loro servizi. Malta osserva che l’attuazione di una misura discriminatoria nei confronti degli operatori di giochi d’azzardo stabiliti e autorizzati in un’altra giurisdizione può essere giustificata solo da motivi eccezionali che

dovrebbero essere interpretati in modo restrittivo e attuati a causa dell’esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave che lede un interesse fondamentale della società.

Malta teme che la mancanza di chiarezza e coerenza all’interno del progetto di regole tecniche aggraverà gli effetti discriminatori della misura restrittiva introdotta e che l’introduzione di disposizioni distinte che disciplinino la prestazione di servizi di gioco d’azzardo tra imprese da parte di un “concessionario fornitore di servizi” possa potenzialmente dar luogo alla duplicazione di controlli già effettuati in un altro Stato membro.

Malta ritiene quindi che qualsiasi misura nazionale imposta ai “concessionari fornitori di servizi” che hanno già ottenuto una licenza in un altro Stato membro possa essere considerata una restrizione alla libera prestazione dei servizi, se tali misure comportano la duplicazione dei controlli e delle verifiche già in atto.

Le autorità italiane non avrebbero individuato obiettivi specifici nella “Breve motivazione” che giustifichino questa deviazione dai principi fondamentali dell’UE.

Malta evidenzia una mancanza di prove o ricerche a sostegno, presentate dall’Italia, per delineare chiaramente l’idoneità e la necessità dell’adozione di questa misura restrittiva in relazione agli operatori «gioco d’azzardo B2B autorizzati e stabiliti in un altro Stato membro. Al fine di giustificare l’imposizione di tale misura restrittiva, la CGUE ha dichiarato che dovrebbe essere effettuata una “valutazione globale delle circostanze relative all’adozione e all’attuazione di una politica restrittiva”, con parte della valutazione volta a “verificare se le norme nazionali rispondano effettivamente” e siano adeguate a perseguire eventuali preoccupazioni dichiarate.

I limiti dei giocatori; registrazione del conto di gioco; nome del dominio di primo livello IT e applicazioni.

Malta è preoccupata per l’attuazione di limiti restrittivi e incoerenti per i profili dei giocatori, nonché per le misure sproporzionate che sono state attuate in relazione ai domini dei siti web.

Malta nutre dubbi sulla necessità dell’ampia procedura di registrazione che deve essere adottata dai concessionari italiani.

Sebbene Malta riconosca il margine di discrezionalità concesso agli Stati membri nel definire le proprie politiche nazionali che disciplinano le scommesse e il gioco d’azzardo, la CGUE stabilisce che tali misure restrittive non devono essere discriminatorie, incoerenti o altrimenti inadeguate e non devono andare oltre

quanto necessario.

Alla luce di quanto esposto, Malta osserva che l’Italia non ha dimostrato in modo soddisfacente il motivazioni secondo le quali ha individuato la necessità di attuare misure restrittive sebbene giustificate dalla volontà di garantire la protezione dei consumatori e la prevenzione dell’istigazione allo sperpero del gioco d’azzardo.

Malta è infatti del parere che tali restrizioni produrranno l’effetto opposto, dato che tali nuove misure sono considerate inutilmente onerose per i giocatori e, pertanto, li spingeranno verso un mercato non regolamentato, che non dà priorità al benessere e alla sicurezza dei giocatori.

Gli sforzi collettivi di tali misure restrittive creeranno un evidente svantaggio per l’offerta legale di gioco a distanza, che alla fine porterà i concessionari italiani, all’interno di un mercato altamente regolamentato, in uno svantaggio competitivo e

inciderà palesemente sui loro diritti, mentre allo stesso tempo renderà gli operatori di gioco d’azzardo non regolamentati più attraenti per i giocatori italiani.

L’Italia deve pertanto garantire che le misure restrittive stabilite nel progetto di regole tecniche siano “esamina(te] separatamente per ciascuna dele restrizioni imposte […] sia idonea a garantire ilconseguimento dello scopo perseguito [.] e non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo. In ogni caso, queste restrizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Gli Stati membri devono dimostrare che qualsiasi restrizione introdotta è indispensabile per l’obiettivo perseguito e che viene applicata in modo coerente e sistematico. Malta non ha colto il motivo alla base dell’inclusione di

tali misure restrittive, a maggior ragione considerando l’assenza di giustificazioni chiare e di prove empiriche relative all’adozione di tale progetto di regole tecniche.

L’Italia non ha dimostrato, insomma,  in che modo l’attuazione di tali misure restrittive sia statamisurata quantitativamente e pianificata qualitativamente con riferimento ai pertinenti obiettivi dichiarati. In considerazione di ciò, Malta è inoltre preoccupata per il fatto che le misure restrittive introdotte mediante il progetto di regole tecniche non raggiungeranno gli obiettivi di protezione e canalizzazione dei

consumatori stabiliti nel decreto.

In considerazione della misura restrittiva attuata in relazione al procedura di registrazione del conto di gioco Malta fa riferimento alla raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2014 sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo on line. Malta osserva che la raccomandazione

stabilisce che, nel contesto dei servizi di gioco d’azzardo online, “la procedura di registrazione per aprire un conto di gioco serve ad accertare l’identità della persona e consentire di tenere traccia del comportamento del giocatore. È essenziale che la registrazione sia concepita in modo tale da impedire ai consumatori anche

di eludere la procedura e di accedere a siti Internet di gioco d’azzardo non regolamentati”. Al contrario Malta ritiene che le misure restrittive imposte in relazione allaregistrazione del conto di gioco siano disallineate rispetto agli obiettivi perseguiti.

Malta ha inoltre osservato che i limiti dei giocatori che devono essere attuati dai concessionari italiani.

mediante il progetto di regole tecniche, non sono applicati in modo coerente e sistematico, in particolare per quanto riguarda i limiti monetari e di sessione applicabili ai giovani di età compresa tra 18 e 24 anni.

Malta sostiene pienamente l’inclusione di disposizioni che obbligano gli operatori di gioco d’azzardo a prevedere la possibilità di consentire ai giocatori di fissare limiti monetari e limiti temporali, Malta è preoccupata per l’attuale applicazione incoerente di tali limiti all’interno del progetto di regole tecniche. Questo perché Malta ha osservato che i summenzionati limiti applicabili ai giovani di età compresa tra i 18 €

anni sono apparentemente resi applicabili solo nella fase di registrazione del conto e pertanto non saranno resi applicabili ai titolari di conti di gioco esistenti. Malta fa ancora una volta riferimento allaraccomandazione che stabilisce che dovrebbero essere definiti orientamenti chiari al fine di garantire che i pertinenti obiettivi di interesse pubblico siano adeguatamente tutelati. A causa della mancanza di

orientamenti chiari su questo fronte, Malta teme che l’approccio adottato dalle autorità italiane non sia allineato con gli obiettivi di interesse pubblico citati, in quanto tali misure restrittive non sono applicate in modo coerente e sistematico.

Malta ha inoltre osservato che, nell’ambito del progetto di regole tecniche, l’Italia non ha tenuto conto del principio di neutralità tecnologica, in particolare per quanto riguarda i requisiti relativi all’uso di un sito web per il gioco a distanza rispetto all’uso di un’applicazione.

Malta teme pertanto che gli attuali requisiti imposti nel progetto di regole tecniche

discriminino a favore dell’utilizzo delle applicazioni, dal momento che le autorità italiane hanno imposto ulteriori requisiti onerosi e restrittivi per l’utilizzo dei siti web e dei nomi di dominio applicabili relativi agli stessi. Malta chiede maggiore chiarezza sui diversi rischi posti dai mezzi di comunicazione pertinenti e sulla necessità di attuare ulteriori misure restrittive quando si offrono giochi a distanza attraverso un sito web, in particolare in assenza di ricerche basate su dati concreti presentate a sostegno di tale misura restrittiva.

In conclusione, Malta riconosce gli sforzi compiuti dall’Italia nella pubblicazione del progetto di regole tecniche. Ciononostante, ritiene nell’introduzione del quadro del “concessionario fornitore di servizi” la generale mancanza di chiarezza presente nel progetto di regole tecniche e le restrizioni citate nel parere circostanziato costituiscono una minaccia per la libera prestazione dei servizi. Ciò è dovuto all’assenza di ricerche basate su dati concreti e di giustificazioni oggettive a sostegno della necessità di una deviazione significativa dai principi fondamentali  del diritto dell’UE e attende con interesse l’ulteriore sviluppo del progetto di regole tecniche, al fine di conformarsi al diritto Ue.

Redazione Jamma
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