Quello che raccontiamo è uno dei tanti casi di cartelle con richieste di pagamento di IVA forfettaria abbinata al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti I.S.I. che arrivano sistematicamente alle imprese di gestione di apparecchi comma 7 del 110 TULPS su segnalazione del sistema o della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Un’azienda di vendita e gestione, ormai chiusa, ha ricevuto per la quinta volta dal 2003 dall’Agenzia Entrate (ADE) Riscossione una cartella con richiesta di versare IVA forfait e annessi oneri per l’anno 2019.
La ditta, tramite il titolare, persona fisica, ha inoltrato richiesta di sgravio e successiva richiesta in autotutela adducendo l’erroneità della richiesta, essendo stata, la ditta, in regime contabile ordinario per obbligo da oltre 20 anni e il quadro VO è stato barrato solo nell’anno 2018 perché il fatturato risultò inferiore ai limiti previsti.
La ditta ricorrente ha dichiarato di aver proseguito come da anni con tale regime, rammentando che tale vincolo è triennale imposto dalla legge, non si è barrato tale quadro negli anni successivi usufruendo di tale norma e da sempre ha effettuato liquidazioni e versamenti mensili IVA.
Quanto alle conseguenze della eventuale mancata comunicazione dell’opzione è stata richiamata sia la datata Risoluzione del 15/07/1991 prot. 430623 del Ministero delle Finanze che la massima della sentenza 21/05/2010 n. 813 della Commissione tributaria centrale oltre all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15178 del 16.7.2020 dove richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione del regime ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti poiché, ai sensi dell’art. 1, co. 1 DPR 10.11.1997 n. 442 i comportamenti concludenti costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto, in senso conforme Cass.n.20421 del 26/09/2014, Rv. 632180 – 01; conf. Cass., n. 3013 del 12/02/2007, Rv. 596108 – 01; Cass., n. 8114 del 22/04/2016, Rv. 639698 – 01), per citarne solo alcune.
Da ultimo, il titolare ricorrente, ha richiamano le recentissime Sentenze C.G.2° Liguria n. 942 del 16/12/2022 e la n. 301, del 21/04/2023 per identiche vicende e altre ordinanze o accettazioni di sgravi.
Infine, l’ufficio accertatore dell’Agenzia avendo omesso di allegare alla cartella l’atto, sconosciuto al ricorrente, con la quale o l’ADE o l’ADM segnalava la violazione constatata in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti, l’atto di contestazione dell’Agenzia delle Entrate è risultato illegittimo in assenza del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all’imposta sugli intrattenimenti sul cui contenuto si fondava la richiesta di recupero dell’IVA forfettaria non dovuta.
Dopo diversi solleciti e inciampi e dopo l’ulteriore richiesta di esibire Bilancio e registro corrispettivi, la richiesta di sgravio e autotutela è stata accettata a ridosso dei termini di scadenza 60 giorni + feriale.
Morale: questa è solo una delle tante richieste in tal senso che vengono annualmente inviate a imprese di gestione, non si comprende la ratio della ripetitività della richiesta e da chi scaturisca visto che si richiamano entrambe le Agenzie nell’atto “SU SEGNALAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE MONOPOLI”. L’art. 54 bis del D.P.R. 633/72, richiamato, sancisce: “avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti”.
Vista la problematica ripetitiva sarebbe giusto che il Legislatore intervenga, per non far perdere tempo e denaro sia all’Amministrazione controllante che al contribuente. Questo caso si è risolto bene ma non sempre è accaduto così, come questa testata ha già segnalato, di conseguenza la necessità di ricorrere alle Commissioni tributarie con notevoli spese e preoccupazioni per il contribuente.
Il ricorrente, sentito dalla redazione Jamma, richiama l’attenzione dell’Esecutivo ricordando: “Quando qualcuno ha definito alcune richieste dell’Amministrazione fiscale “Pizzo di Stato”, bene queste richieste di IVA non dovuta sono tali, perché a distanza di anni vengono richiesti soldi e imposta una perdita di tempo inutile, quando basterebbe che ad ogni versamento della tassa sugli intrattenimenti I.S.I. si permettesse di dichiarare in che regime la ditta opera e, naturalmente, che questa dichiarazione venga censita dal sistema ADE o ADM”.