Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto il ricorso presentato in appello da una sala bingo di Modena contro l’ordinanza comunale con cui è stata imposta la limitazione degli orari di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento.
Il contesto normativo e il ricorso
L’ordinanza comunale del 13 marzo 2017 stabiliva che gli apparecchi da gioco potessero essere utilizzati solo in fasce orarie precise, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, tutti i giorni, compresi i festivi. La sala bingo aveva impugnato il provvedimento, sostenendo che fosse privo di un’adeguata istruttoria e che violasse il principio di proporzionalità, non considerando sufficientemente l’equilibrio tra la tutela della salute pubblica e la libertà di impresa.
Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) dell’Emilia Romagna, con sentenza del 2023, aveva già respinto il ricorso, riconoscendo la validità dell’ordinanza sindacale. La società aveva quindi presentato appello al Consiglio di Stato.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, nella sentenza resa pubblica, ha ritenuto infondati i motivi del ricorso. In particolare:
- Sufficienza dell’istruttoria: la corte ha giudicato adeguata l’istruttoria condotta dal Comune di Modena, in collaborazione con l’Azienda USL locale. Dalle analisi effettuate è emerso un quadro critico della diffusione della ludopatia sul territorio, giustificando così le misure restrittive adottate. La decisione sottolinea che, sebbene non si disponga di dati perfettamente esaustivi, il quadro conoscitivo è sufficiente per intervenire in una materia di tale rilevanza sociale.
- Proporzionalità delle limitazioni: le fasce orarie stabilite dall’ordinanza (otto ore complessive di apertura al giorno) sono state ritenute conformi al principio di proporzionalità. Il Consiglio di Stato ha richiamato precedenti giurisprudenziali che confermano la legittimità di restrizioni analoghe adottate per contrastare il gioco d’azzardo patologico.
- Trattamento uniforme: la ricorrente aveva contestato la mancanza di una differenziazione tra le sale bingo e gli altri esercizi con apparecchi da gioco. Anche tale argomento è stato respinto, in quanto l’unicità dell’orario risponde all’obiettivo di evitare la trasmigrazione dei giocatori da un esercizio all’altro, a scapito delle finalità di prevenzione della ludopatia.
Le conclusioni della corte
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il potere regolamentare del Sindaco in materia di orari delle sale giochi, previsto dall’art. 50 del Testo unico degli enti locali (T.U.E.L.), trova giustificazione nella tutela della salute pubblica. La sentenza evidenzia che il bilanciamento tra interessi economici e sociali, in questo caso, pende a favore della prevenzione dei fenomeni di dipendenza patologica.
Spese di giudizio
Come da prassi, la corte ha disposto che le spese di giudizio siano a carico della parte soccombente, rafforzando ulteriormente la posizione del Comune di Modena.