(Jamma) “Gli Stati membri possono autorizzare la vendita di gratta e vinci sugli aerei ma guai a ingannare il consumatore con una comunicazione scorretta”. E’ la risposta fornita dal commissario Michel Barnier alle domande poste dall’europarlametare del gruppo S&D Phil Prendergast che aveva chiesto se questo tipo di servizio a bordo dei voli fosse conforme alle norme comunitarie.
“La direttiva sul commercio elettronico – ha spiegato successivamente Barnier – fornisce una definizione di gioco d’azzardo come quell’attività che implica una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse. Anche i Gratta e vinci sono inclusi in questa definizione e possono essere considerati come giochi d’azzardo. Tuttavia, gli Stati membri possono determinare l’organizzazione dell’offerta di gioco in autonomia, nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Essi possono quindi stabilire le norme che disciplinano la lotteria del tipo gratta e vinci a bordo degli aerei che rientrano sotto la loro giurisdizione, purché tali norme siano in linea con il diritto comunitario e in particolare con i requisiti di non discriminazione e di coerenza.
Per quanto riguarda il diritto dei consumatori vigente in UE, – ha continauto il commissario al Mercato Interno – la direttiva 2005/29/CE vieta agli operatori di fornire informazioni false o ingannevoli ai consumatori, al fine di indurli in transazioni che altrimenti non farebbero. Inoltre, la direttiva (allegato I, n° 31) vieta, in ogni caso, la pratica di creare false aspettative nel consumatore, dandogli l’impressione che abbia vinto o vincerà un premio se, in realtà, non c’è nessun premio o per rivendicarlo debba sostenere ulteriori costi. Nel 2012, la Corte di Giustizia ha chiarito che i gratta e vinci violano la norma n. 31 quando al consumatore che abbia vinto un premio venga richiesto di chiamare un numero per avere maggiori informazioni sulla vincita e sostenere un ulteriore costo, anche se minimo”.