Il Tar Veneto sez. III, con sentenza n. 823 del 29.04.2024, ha accolto il ricorso promosso da un gestore di una sala scommesse difeso dallo Studio legale Giacobbe Associati fissando un principio importante e valevole per tutti gli operatori della regione.
Il Collegio ritiene che il divieto di avviare attività di raccolta di gioco ad una distanza inferiore di 400 mt da luoghi sensibili previsto dall’art. 7, comma 2, della legge regionale Veneto n. 38/2019 valga
per le sale da gioco presso cui sono ubicati apparecchi con vincita in denaro mentre è ammessa
la possibilità di aprire un’agenzia o un corner scommesse.
Secondo i giudici amministrativi “la norma si riferisce alle sole sale in cui sono collocati apparecchi per il gioco, non possa trovare applicazione alla diversa ipotesi delle sale per scommesse e ciò sia in ragione di un’esegesi letterale della norma, che non tollera, in quanto norma eccezionale, interpretazioni che non siano dalla stessa lettera ritraibili, sia in ragione di un’esegesi sistematica in virtù della quale ogni limitazione alla libertà di iniziativa economica privata, prevista dal legislatore nel perseguimento dell’utilità sociale e nel bilanciamento con interessi di pare rilievo (quale è la tutela della salute pubblica nel caso in esame) non può essere estesa analogicamente a fattispecie non espressamente contemplate”.
Secondo il Tar Veneto, pertanto, “non può essere condivisa la diversa interpretazione proposta dalla Regione, a giudizio della quale l’art. 2 della legge in esame avrebbe equiparato all’interno della più ampia categoria dei c.d. ‘punti gioco’ sia i centri scommesse, sia i locali in cui sono presenti apparecchi Vlt: infatti, depone in senso contrario il dato testuale dell’art. 7, comma 2 che, come visto, reca un esplicito riferimento ai soli apparecchi per il gioco, imponendo la loro collocazione ad una distanza di almeno 400 metri dai siti ritenuti sensibili”.