Il TAR Lazio, con sentenza del 2 luglio 2024, ha respinto il ricorso di un operatore di gioco per l’annullamento della sanzione pecuniaria dell’ADM per inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 5, comma 2, lettera g) dell’atto integrativo della convenzione di concessione (divieto di intermediazione per la raccolta gioco a distanza nonché divieto di raccolta presso i luoghi fisici anche per il tramite di soggetti terzi incaricati).
La ricorrente contesta la determinazione, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha applicato alla ricorrente, titolare di concessione per il gioco online (a distanza), la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00, in applicazione della penale di cui all’art.19, co.2, lett. g) dell’atto integrativo della Convenzione.
Alla ricorrente, nella qualità di titolare della concessione, è contestata la violazione dell’atto integrativo, che prevede, fra gli obblighi a carico del concessionario, quello di “osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza, nonché il divieto di raccolta presso i luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica”.
Nello specifico, la contestazione trae origine “da quanto rilevato, nel corso di un accesso in data 31.3.2022 da funzionari dell’Agenzia, allorchè venne accertato che presso un esercizio, con il quale il concessionario aveva sottoscritto un contratto per consentire agli scommettitori di ricaricare il conto per effettuare le giocate, “all’interno dell’esercizio veniva svolta attività di raccolta di gioco a distanza in violazione di quanto previsto dall’articolo 24 comma 17 lettera e) e lettera g) della legge n. 88 del 2009” e che “all’interno del locale erano esposti palinsesti e quote ed erano installati personal computer accesi e funzionanti, indirizzati direttamente al sito del Concessionario . Attraverso il controllo della cronologia dei suddetti computer sono stati rilevati molteplici accessi al sito di gioco di codesto Concessionario effettuati mediante l’utilizzo di link predisposti a tele scopo”.
Per il giudice amministrativo “nel contratto di affidamento per le attività di PVR , le attività conferite all’esercente sono state chiaramente delimitate alla gestione del conto gioco ed alla liquidazione degli importi a favore dei vincitori . Fra gli obblighi incombenti sull’esercente, è chiaramente sancito quello di non promuovere attività di raccolta , richiamandosi più volte il riferimento al divieto di intermediazione ed all’art.24 della l.n.88/2009. Dal verbale di accertamento , che in quanto atto dotato di pubblica fede fa prova, fino a querela di falso, dei fatti rinvenuti alla presenza dei verbalizzanti, si rileva che, presso l’esercizio in questione, erano esposti palinsesti e p.c. accesi, indirizzati verso il sito del concessionario, con reiterati accessi al predetto sito tramite link all’uopo predisposti. Indipendentemente dalla configurazione della responsabilità penale per tali episodi, esclusa dall’Autorità Giudiziaria , fondata su presupposti astrattamente differenti, è indubbio che tali comportamenti siano suscettibili di rappresentare inadempimento (colpevole) dell’esercente agli obblighi assunti nei confronti del concessionario. A fronte di tali comportamenti dell’esercente in questione, non risulta che il concessionario abbia effettuato né specifiche attività di auditing, né un controllo successivo a valle delle giocate inoltrate dall’indirizzo telematico dell’esercente, riscontrando, ad esempio, che dai pc corrispondenti alla sede dell’esercente venivano lanciate scommesse sul sito del concessionario”.