(Jamma) Le penali comminate dai Monopoli di Stato nei confronti Peoples – per il ritardato versamento dei flussi finanziari sulla raccolta delle scommesse per gli anni dal 2008 al 2012 – sono illegittime: il provvedimento “non risulta preceduto da una formale contestazione dei ritardi nei versamenti dei flussi finanziari” e “le somme dovute a titolo di penale sono state quantificate facendo applicazione della previgente disciplina”. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio annullando il provvedimento del 2012 con cui i Monopoli di Stato avevano comminato penali per un milione di euro circa nei confronti della concessionaria. Tra le varie censure mosse da People’s, il fatto che i Monopoli – nonostante la contestazione sia avvenuta solo nel 2012 – per conteggiare le penali si siano serviti dei criteri originariamente stabiliti dalla convenzione, e che prevedevano una penale del 5% giornaliero. Tali disposizioni erano state poi modificate con gli atti integrativi del 2011 – previsti dalla legge 73 del 2010 – in base ai quali i Monopoli sono stati abilitati a graduare la percentuale delle penali, e fino a un massimo dell’1%. E il Giudice Amministrativo ha richiamato proprio al dettato normativo, affermando che una simile contestazione “deve essere preceduta ed accompagnata da precise garanzie procedimentali e sostanziali connesse al rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità”.
Inoltre, il Tar ha affrontato anche la questione della propria giurisdizione sul ricorso, un aspetto questo lungamente discusso nel corso dell’udienza celebrata la scorsa settimana, dal momento che il Consiglio di Stato, nel caso KingBet, ha riconosciuto la competenza del giudice ordinario quando la contestazione delle penali riguardi meri aspetti patrimoniali. Il ricorso People’s al contrario ha investito aspetti diversi – appunto la clausola penale da applicare – e pertanto “non è riconducibile tra le controversie meramente patrimoniali ‘concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi’”. Infatti, “si deve ritenere che, in applicazione del principio tempus regit actum, la disciplina del potere di cui trattasi sia comunque da rinvenire nella convenzione di concessione vigente al momento dell’esercizio del potere stesso”.