Il Tar della Campania, con sentenza del 2 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un operatore di gioco pubblico contro l’adozione del “Regolamento comunale distanze per le sale giochi e installazione di apparecchi da giochi” da parte del Comune di Cicciano.
Il regolamento in oggetto, discostandosi da quanto previsto dalla legge regionale della Campania in materia di contrasto al gioco d’azzardo, prevede una distanza minima dai luoghi sensibili, in caso di apertura di un punto gioco, di almeno 500 metri e amplia la tipologia di luoghi sensibili includendo
“b) I centri di aggregazione giovanile: sedi operative di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani, con lo scopo di prevenire il disagio e l’emarginazione e di favorire la socializzazione, anche mediante il sostegno di operatori specializzati, sedi scout e di volontariato giovanile ed altre strutture frequentate principalmente da giovani;
c) I centri sportivi: sedi di associazioni sportive e relativi impianti, compresi i campi da bocce, escluse in ogni caso le piste ciclo-pedonali;
e) I centri socio-ricreativi: locali ospitanti servizi che offrono attività organizzate aventi specifica finalità sociale, culturale e ricreativa;
g) Le biblioteche comunale o comunque aperte al pubblico”.
Il Tar ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse “stante la mancanza di carattere immediatamente lesivo dell’atto impugnato”.
Per Comune di Cicciano è la stessa legge regionale della Campania che attribuisce al singolo Comune – in ragione dell’assetto territoriale, densità abitativa, tasso di diffusione dell’offerta di gioco etc. – la possibilità di derogare in aumento i limiti ivi previsti. Tale aumento si pone, peraltro, come esercizio di una tipica discrezionalità amministrativa, esercitata allo scopo di contrastare il fenomeno della ludopatia;
b) rispetto all’individuazione dei luoghi sensibili, invece, non si tratterebbe, come sostenuto da parte ricorrente, di un ampliamento degli stessi, ma di una mera ricognizione dei luoghi sensibili effettivamente presenti sul territorio comunale, ciascuno dei quali, quanto a destinazione funzionale, rientrerebbe all’interno delle macro-aree già individuate dalla legge regionale di riferimento.
Il Tar ha ritenuto che è “la stessa consulenza di parte prodotta in giudizio e allegata dalla difesa a concludere non tanto per l’impossibilità di aprire nuove attività di gioco legale nel Comune di Cicciano, quanto per una sostanziale sconvenienza economica di un’eventuale siffatta scelta commerciale, dal momento che, sempre secondo il consulente di parte, le aree in cui ne sarebbe possibile l’apertura nel rispetto dei limiti introdotti col regolamento comunale sarebbero solo quelle al di fuori del centro cittadino e quindi non sufficientemente frequentate.
In definitiva, applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche di cui sopra, ne deriva che l’asserito divieto “sostanziale” di apertura di nuove attività di gioco, quale effetto indiretto del regolamento comunale impugnato, non solo risulta essere non provato, ma comunque irrilevante, attesa la mancanza di un atto applicativo individuale che concretizzi la lesione dell’interesse della società ricorrente”.