L’obbligo di rispettare le distanze minime dai luoghi sensibili previsto dalle Legge Regionale della Calabria sul gioco d’azzardo vale per le slot e anche per le sale scommesse.
Lo ha ribadito il Tar Calabria rigettando il ricorso di un esercente a cui era stata negata la licenza per altrire una sala giochi. Il ricorrente riteneva errata “l’interpretazione ( della locale Questura ndr) dell’art. 16 L.R. Calabria n. 9/2018, come modificato dalla successiva L.R. n. 53/2022, il quale al comma 13 estende il previgente divieto di collocazione dei soli apparecchi per il gioco d’azzardo di cui all’articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 ad una distanza inferiore a m 300 o 500, a seconda della popolazione residente, anche alle sale da gioco, alle rivendite di generi di monopolio, alle sale scommesse e ad ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, senza esclusione alcuna”. “Tali limiti distanziometrici, previsti dall’art. 16, comma 3, involgano la sola installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro, dotati di un forte grado di incidenza sul fenomeno della ludopatia, e non anche l’attività di scommesse su eventi sportivi. Ciò troverebbe riscontro nel comma 4 dell’art. 16, che sanziona la violazione dei limiti distanziometrici in proporzione al numero di slot machine presenti all’interno della sala da gioco”.
Di diversa opinione il Tar Calabria per il quale “
Una diversa interpretazione restrittiva porrebbe infatti seri di costituzionalità, nel doveroso inquadramento della legislazione regionale nella cornice di quella nazionale, art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012, con l’art. 32 Cost. e con il diritto alla salute, che prevale sul pur rilevante valore dell’art. 41 Cost., in quanto le attività economiche non possono svolgersi in contrasto con la tutela della dignità umana e con l’applicazione delle distanze rispetto ai luoghi sensibili proprio a tutela della salute dei soggetti più esposti al rischio della ludopatia, che costituisce una minaccia grave alla dignità della persona umana, meritevole della massima protezione proprio a difesa dell’integrità psicofisica dei soggetti più vulnerabili e, in quanto tali, esposti al rischio del gioco d’azzardo patologico (Consiglio di Stato, Sez. III, 16 marzo 2021, n. 2579).
In applicazione della riportata giurisprudenza, pertanto, l’inciso contenuto nell’art. 16, comma 13, L.R. n. 9/2018, secondo cui “Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco…” è da intendersi, anche alla luce dell’inequivoco dato letterale, nel senso di estendere la portata applicativa di tali limiti a tutte le attività ivi indicate”.